Pubblicità e trascrizione

Sintesi degli argomenti "pubblicità immobiliare e trascrizione" trattati dal manuale Torrente - Schlesinger di diritto privato (9 pagine formato doc)

Appunto di greenqueen
Pubblicità immobiliare

La pubblicità è uno strumento previsto dal diritto affinché terzi possano venire a conoscenza di fatti giuridici,del contenuto dei negozi,dello stato delle persone fisiche e di varie vicende delle persone giuridiche.
Si intende il complesso e di modalità con cui determinati fatti,atti,negozi giuridici o provvedimenti giudiziali vengono resi conoscibili a terzi,per quanto riguarda la loro esistenza,il loro contenuto.

Esistono va ri tipi di pubblicità:

  • Pubblicità notizia: costituisce un onere per i soggetti,la sua inosservanza dà luogo a sanzioni pecuniarie o penali. Il rapporto giuridico resta però valido e opponibile a terzi (pubblicazioni matrimoniali);
  • Pubblicità dichiarativa: costituisce un onere per i soggetti,in quanto serve a rendere l'atto opponibile a terzi.
    Tra le parti esso resta valido anche in mancanza di pubblicità (trascrizione immobiliare);
  • Pubblicità costitutiva: in tal caso la pubblicità è un elemento costitutivo della fattispecie negoziale. In mancanza,il negozio,inopponibile ai terzi,è inefficace anche tra le parti. Ne è esempio l'iscrizione nei registri immobiliari dell'ipoteca;
  • Pubblicità di fatto: è una forma di pubblicità che si aggiunge a quelle previste e organizzate dalla legge. Es. art. 1396: mezzi idonei con cui le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza;
  • Pubblicità sanante: oltre ad avere funzioni informative e dichiarative,ha anche quella di eliminare,dopo un certo periodo di tempo dalla trascrizione,alcuni vizi dell'atto.