Rapporti etico-sociali

Spiegazione dall'art.29 all'art.34 (7 pagine formato doc)

Appunto di elisa186
Il titolo “RAPPORTI ETICO-SOCIALI” tratta in modo speciale delle istituzioni che formano la persona, il cittadino, cioè la fam Il titolo “RAPPORTI ETICO-SOCIALI” tratta in modo speciale delle istituzioni che formano la persona, il cittadino, cioè la famiglia, la scuola e la salute.
Questi diritti nascono con lo stato sociale e impongono un comportamento statale attivo. Per stato Sociale s'intende quella forma di stato in cui si passa dalla tutela dell'uguaglianza formale a quella sostanziale e formale insieme e che per fare ciò lo Stato assume un nuovo compito, la funzione sociale. I suoi valori guida sono esplicitati nella costituzione nei principi fondamentali (art.
2 e 3) e nella parte prima intitolata “diritti e doveri dei cittadini”. Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Primo comma (la famiglia) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia Lo stato non crea i diritti della famiglia, perché essa ha dei diritti originari, preesistenti, e lo Stato non deve fare altro che dar loro l'efficace protezione giuridica come società naturale società nel senso di comunità, naturale nel senso “originaria”, di diritto naturale. I costituenti non intesero darne una definizione nel senso proprio della parola ma solamente fissare dei limiti,quali: assegnare alla famiglia un'autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione; sul modo di formazione della famiglia. La formula esprimerebbe l'intenzione di non tutelare un “nucleo familiare” non formato in modo naturale(uomo-donna) o perlomeno di non garantirgli la medesima tutela. fondata sul matrimonio. Significa che solamente la famiglia creatasi attraverso il matrimonio è “legale” e quindi gode appieno della tutela costituzionale. Secondo comma (uguaglianza dei coniugi) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza L'assemblea costituente con questa frase vuole che la donna e l'uomo in una famiglia siano eguali. morale Sul piano della dignità della persona. e giuridica dei coniugi In rapporto ai reciproci obblighi d'assistenza, fedeltà, coabitazione… con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Pur rispettando l'eguaglianza tra moglie e marito, ci deve essere un “primo fra eguali” che sarebbe la persona della famiglia che dà il cognome, che amministra i beni minori, che ha diritto di rappresentanza. Art. 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della fam