La volontaria giurisdizione

La volontaria giurisdizione: il problema della sua natura giuridica. La materia della volontaria giurisdizione non è di facile collocazione. (3 pagine formato doc)

Appunto di perlarara82
1 1.1.
La volontaria giurisdizione: il problema della sua natura giuridica. La materia della volontaria giurisdizione non è di facile collocazione. Essa oscilla tra il diritto pubblico e il diritto privato, tra giurisdizione e amministrazione, tra diritto sostanziale e diritto processuale . 1[1] In via preliminare rispetto allo studio delle norme che la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale - legge 31 maggio 1995 num. 218 - dedica alla volontaria giurisdizione, è importante cercare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della attività in discorso in relazione al nostro ordinamento giuridico. Questo per due motivi fondamentali.
In primo luogo, ciò consentirà di stabilire quando si è in presenza di un procedimento avente natura volontaria, e, di conseguenza, quando andrà applicata l'apposita norma configurata dalla legge di riforma allo scopo di determinare la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano in questa materia (art. 9). In secondo luogo, si potrà in questo modo stabilire anche quando ci si trova di fronte ad un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione e, quindi, quando andrà applicata l'apposita disciplina prevista per regolarne il riconoscimento (art. 66, ma anche l'art. 67 per ciò che concerne l'attuazione e la contestazione del riconoscimento del provvedimento); considerato che, come si vedrà meglio in seguito, la qualificazione dell'atto straniero i cui effetti vogliono essere fatti valere in Italia va effettuata ex lege fori. Volendo dunque tentare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della materia in esame, va innanzitutto rilevato che, nel contesto della attività giurisdizionale al quale, come si vedrà, almeno formalmente appartiene, la caratteristica peculiare della volontaria giurisdizione risulta essere costituita dalla normale assenza di contestazione tra le parti interessate (jurisdictio inter volentes): o perché la parte interessata è una soltanto o perché il giudizio si svolge sulla base di un accordo tra i diversi interessati. 2[2] Essa configura quindi un rapporto giuridico processuale imperfetto in cui, non potendosi identificare un attore e un convenuto, viene meno la trilateralità del rapporto stesso; ciò contrappone nettamente la giurisdizione volontaria alla giurisdizione c.d. contenziosa in cui, al contrario, tale trilateralità è la regola. 3[3] La teoria classica, di conseguenza, definisce la volontaria giurisdizione come attività di «amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali». 4[4] Tale attività ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale propriamente intesa, che la rende più prossima alla attività amministrativa. Mentre L'attività giurisdizionale ha infatti lo scopo di dichiarare ed attuare rapporti giuridici già esistenti, la giurisdizione volontaria ha costantemente lo scopo di completare e di svolgere rapporti giuridici imperfetti o di costit