L'atto amministrativo
Descrizione delle caratteristiche dell'atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa (8 pagine formato doc)
Atto
amm è un atto
attraverso il quale si concretizza e si formalizza la volontà della
PA su una determinata situazione o realtà.
Nel corso dell'evoluzione storica, si sono succedute diverse teorie: teoria tradizionale, che estende al massimo la portata della nozione di atto e vi fa rientrare tutti gli atti di natura pubblicistica emanati dal potere esecutivo; teoria formale e sostanziale, che si afferma in considerazione dell'inesistenza di una precisa e rigida corrispondenza tra i poteri dello stato e le relative funzioni; teoria negoziale, che ricostruisce la struttura dell'atto amm sulla falsa riga del negozio privato; teoria della procedimentalizzazione e funzionalizzazione dell'attività amm, che ricostruisce la tematica dell'atto in base alle tendenze cui si ispira la moderna attività amm.
Il provved amm è un atto che presente ulteriori requisiti, viene definito come un manifestazione di volontà avente rilevanza esterna proveniente da una PA nell'esercizio di un'attività amm e indirizzata a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare nella loro sfera giuridica modifiche unilaterali. Gli aspetti più rilevanti del provvedimento sono: autoritarietà, forza giuridica consistente nell'imporre unilateralmente modifiche nella sfera giuridica del destinatario. Si sostanzia per i provved. positivi nella costituzione, modificazione o estinzione dei poteri e delle facoltà del destinatario, per i provved negativi nella non spettanza del provved. al destinatario; esecutività, ossia l'idoneità dei provved. a produrre immediatamente gli effeti che sono loro propri; esecutorietà, ossia nei casi e con le modalità previste dalla legge, le PA possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti; tipicità, nel senso che sono quelli previsti dall'ordinamento per contenuto e funzioni; nominatività, poiché a ciascun interesse particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. I provved. costituiscono un numerus clausus, costituiscono un'attenuazione al principio di tipicità le ordinanze contingibili ed urgenti che sono atti nominati, ma non del tutto tipizzati poiché la legge lascia all'organo competente uno spazio ampio nella determinazione del contenuto e degli effetti.
Nell'ordinamento
italiano manca una definizione legislativa di atto, esso costituisce
una nozione elaborata da dottrina e giurisprudenza.Nel corso dell'evoluzione storica, si sono succedute diverse teorie: teoria tradizionale, che estende al massimo la portata della nozione di atto e vi fa rientrare tutti gli atti di natura pubblicistica emanati dal potere esecutivo; teoria formale e sostanziale, che si afferma in considerazione dell'inesistenza di una precisa e rigida corrispondenza tra i poteri dello stato e le relative funzioni; teoria negoziale, che ricostruisce la struttura dell'atto amm sulla falsa riga del negozio privato; teoria della procedimentalizzazione e funzionalizzazione dell'attività amm, che ricostruisce la tematica dell'atto in base alle tendenze cui si ispira la moderna attività amm.
Il provved amm è un atto che presente ulteriori requisiti, viene definito come un manifestazione di volontà avente rilevanza esterna proveniente da una PA nell'esercizio di un'attività amm e indirizzata a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare nella loro sfera giuridica modifiche unilaterali. Gli aspetti più rilevanti del provvedimento sono: autoritarietà, forza giuridica consistente nell'imporre unilateralmente modifiche nella sfera giuridica del destinatario. Si sostanzia per i provved. positivi nella costituzione, modificazione o estinzione dei poteri e delle facoltà del destinatario, per i provved negativi nella non spettanza del provved. al destinatario; esecutività, ossia l'idoneità dei provved. a produrre immediatamente gli effeti che sono loro propri; esecutorietà, ossia nei casi e con le modalità previste dalla legge, le PA possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti; tipicità, nel senso che sono quelli previsti dall'ordinamento per contenuto e funzioni; nominatività, poiché a ciascun interesse particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. I provved. costituiscono un numerus clausus, costituiscono un'attenuazione al principio di tipicità le ordinanze contingibili ed urgenti che sono atti nominati, ma non del tutto tipizzati poiché la legge lascia all'organo competente uno spazio ampio nella determinazione del contenuto e degli effetti.