Il procedimento amministrativo

Elaborato da portare all'esame; si parla dell'avvio di un procedimento amministrativo nei confronti di soggetti operanti nella pubblica amministrazione; in particolare si discute la comunicazione dell'avvio del procedimento e l'intera fase istruttoria (3 pagine formato pdf)

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


La comunicazione dell’avvio del procedimento: l’avvio del procedimento (come afferma l’art.
7, l. 241/1990)
deve essere comunicato ai soggetti che potrebbero essere destinatari di effetti diretti del procedimento stesso, a coloro che per legge debbono intervenirvi (in genere enti pubblici) e ai soggetti diversi dai diretti destinatari che siano individuati o facilmente individuabili e che in quanto portatori di una situazione differenziata rispetto alla collettività, cioè di un interesse legittimo, potrebbero essere pregiudicati dal provvedimento stesso. La comunicazione dell’avvio deve essere adempiuta dal responsabile del procedimento senza ritardo, e comunque entro un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze; normalmente avviene mediante comunicazione personale, tranne nei casi in cui per il numero dei destinatari risulti impossibile o particolarmente gravosa.



Deve contenere l’amministrazione competente, l’oggetto, la data e il responsabile del procedimento e deve essere effettuata anche nel caso di istanza di parte, cioè quando sia stato il privato a sollecitare l’inizio. L’istituto della comunicazione è strettamente legato alla partecipazione al procedimento, nel senso che consente agli interessati di venire a conoscenza della pendenza di un procedimento nel quale possono intervenire rappresentando il proprio punto di vista. L’obbligo di comunicazione non si applica in caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, programmazione e tributari o quando sussistano particolari esigenze di celerità. L’art. 7 si occupa anche dei provvedimenti cautelari, cioè atti che l’amministrazione può adottare anche prima di aver effettuato la comunicazione, comunque richiesta ma differibile, e volti ad anticipare gli effetti finali del provvedimento, assicurando che la sua adozione non risulti inutile.