Patto commissorio e patto marciano: la differenza

la differenza tra patto commissorio e patto marciano (12 pagine formato doc)

Appunto di nausicaa5675
Patto commissorio e patto marciano: la differenza - Lezione 12/12/2014
DIRITTO CIVILE     (Prof.
Trimarchi)                                    
PATTO COMMISSORIO - PATTO MARCIANO
Non si tratta di un questione sufficientemente acquisita in dottrina e giurisprudenza, ma si tratta di una questione aperta questa che attiene al problema del patto commissorio e del patto marciano e più in generale il tema dei trasferimenti con funzione di garanzia.
In materia, sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite che risolva o che, comunque, dia delle soluzioni sufficientemente definitive (niente di definitivo chiaramente) ai fini della risoluzione della questione: della capacità del patto marciano di superare l’invalidità del patto commissorio.

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Patto commissorio è un accordo che interviene tra il creditore e il debitore in forza del quale si conviene che in caso di inadempimento del debitore è previsto un trasferimento a favore del creditore di un bene del debitore, questo genericamente perché le ipotesi, poi, sono tante e diverse.
Una figura del genere è vista con sfavore dall’ordinamento perché c’è l’art. 2744 c.c.
che prevede che il patto commissorio è nullo.
Quali sono le ragioni di questo sfavore?
Innanzi tutto non sarebbe un patto equo in quanto il creditore potrebbe approfittare della sua posizione di forza: il creditore potrebbe minacciare il debitore (paga altrimenti il tuo appartamento potrebbe diventare di mia proprietà), si potrebbe prefigurare una sopraffazione.
Nel patto marciano, fermo restando il trasferimento della proprietà di un bene al creditore in caso di inadempimento del debitore, si conviene tra il debitore e il creditore che al momento del passaggio della proprietà si tratterà di valutare qual’è il valore del bene in questione, perché se c’è sproporzione tra il valore del bene oggetto del patto commissorio e il debito, cioè quello che effettivamente il debitore doveva (non è possibile che questo creditore acquisisca un bene di valore di gran lunga superiore rispetto a quello che il debitore doveva), il trasferimento si realizzerà ma sarà dovuta dal creditore la differenza tra il valore del bene trasferito in proprietà e il valore del debito (la somma dovuta).

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