Le creazioni intellettuali

Le creazioni intellettuali in diritto commerciale: riassunto (11 pagine formato docx)

Appunto di domenicosacco89

CREAZIONI INTELLETTUALI

Le creazioni intellettuali.

1.Disposizioni generali. Tra i beni che costituiscono l’azienda rientrano anche i cosi detti beni immateriali e tra questi anche le creazioni intellettuali. Questi sono oggetto di una copiosa disciplina mirante a tutelare non solo l’autore e l’inventore, ma anche di garantire il progresso culturale e tecnologico della collettività. Il nostro ordinamento è strutturato sul riconoscimento del:
Diritto d’autore, per le opere d’ingegno letterarie e artistiche (dette idee creative nel campo culturale). Disciplinato dagli artt.
2575-2583c.c., dalla legge sul diritto di autore 633/1941 e successive modificazioni e Convenzione Universale di Parigi del 1971);
- Diritto di brevetto, per le invenzioni, modelli di utilità, modelli e disegni industriali (dette idee creative nel campo della tecnica). Disciplinato dagli artt. 2584-2594c.c. e dal CPI che ha semplificato le procedure relative alla domanda di brevetto nazionale, europeo e internazionale.

L'evoluzione storica del diritto commerciale

OPERE DELL'INGEGNO

Le opere d’ingegno e le invenzioni industriali, non fanno parte solo del diritto delle imprese, poiché chiunque può essere autore di un’opera dell’ingegno o di invenzioni industriali.

DIRITTO D'AUTORE

2.Diritto d’autore. Nasce con la creazione dell’opera, non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico, l’importante e che sia stata estrinsecata cioè deve essere depositata presso l’Ufficio della proprietà letteraria di un esemplare o copia dell’opera e iscritta nel Registro Pubblico Generale delle opere protette in particolare per le opere cinematografiche e per i programmi per elaboratori elettronici negli speciali registri tenuti a cura della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Tali registrazioni non hanno carattere costitutivo, ossia non determinano il sorgere del diritto dell’autore sulla propria opera, ma solo la presunzione dell’esistenza dell’opera e del suo autore.
Sono oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e  la forma di espressione   (art. 2575 c.c.): romanzi, poesie, tratti scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri, sculture, software (introdotti con d.lgs. del 92 che andava a recepire una direttiva dell’anno prima, sono esclusi dalla tutela sono le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso), banche dati (intese come raccolte di opere, dati o altri elementi sistematicamente disposti ed ordinati accessibili medianti mezzi elettronici o in altro modo) ecc… secondo quanto espresso nella legge sul diritto di autore.
Unica condizione richiesta è che l’opera abbia carattere creativo presenti cioè un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere. L’originalità consiste nel modo personale di esposizione di argomenti noti (una raccolta di leggi) o nella rielaborazione di opere preesistenti (ad es. adattamento di un romanzo per il cinema o la televisione).

I DIRITTI SULLE CREAZIONI INTELLETTUALI

Il diritto d’autore ha contenuto, cioè gode di tutela:
- morale, ossia: il diritto di rivendicare la paternità dell’opera ed impedire che altri se ne attribuiscono la paternità ovvero ne faccia oggetto di plagio o di imitazione o mette in pericolo la sua integrità, di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera a danno dell’onere o della reputazione dell’autore. Inoltre, può ritirare l’opera dal commercio (detto diritto di pentimento) quando ricorrano gravi ragioni morali, previo indennizzo di coloro ai quali ha ceduto i diritti di utilizzazione economica.

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