Il divieto di concorrenza dell'alienante

Note sintetiche di diritto commerciale (3 pagine formato doc)

Appunto di stefaniafontana82
Il divieto di concorrenza dell'alienante (art.
2557)


Disciplina:

è prevista una durata massima del patto che non può comunque eccedere i 5 anni dal trasferimento (per evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa economica dell'alienante).

La norma è derogabile solo in senso più favorevole all'alienante: le parti possono eliminare o rendere meno gravoso il divieto di concorrenza;

il regime è solo parzialmente derogabile in senso più gravoso per l'alienante:

la durata del divieto non può mai eccedere i 5 anni ed ogni maggior termine viene ridotto per legge;

l'ampliamento dei limiti legali è ammesso solo se esso non comporti l'impedimento di ogni attività professionale dell'alienante (previsione di un inizio di impresa che abbia oggetto solo affine a quello dell'azienda alienata e quindi sia idoneo a sviare la clientela) "possono ad esempio decidere che l'alienante non possa esercitare un'impresa uguale o affine, ma sotto il profilo temporale il limite è sempre 5 anni ma possono cambiare i limiti di tempo e luogo".

l'avviamento commerciale (L.n. 392/78)

Disciplina:

locazione di immobili diretti all'esercizio di un'attività di impresa che abbia rapporti diretti con il pubblico di utenti o di consumatori;

in caso di cessazione della locazione il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione;

il conduttore uscente ha diritto ad un indennizzo:
  • pari a 18 mensilità del canone di affitto;
  • la somma si raddoppia se l'immobile viene nuovamente adibito all'esercizio della medesima attività;
  • il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore.



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