Elezione del Presidente della Repubblica: riassunto
Elezione del Presidente della Repubblica: riassunto su come viene eletto il Presidente, la durata del mandato, le funzioni, il potere presidenziale e come avviene lo scioglimento delle camere (8 pagine formato doc)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: RIASSUNTO
Il Presidente della Repubblica.
L’elezione e la durata del mandato. A norma dell’art. 83, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati per ogni regione. La Valle d’Aosta ha solo un delegato. In totale i delegati sono 58; compongono un collegio molto ampio.E’ eletto con una maggioranza qualificata, cioè 2/3 dell’assemblea. Solo dopo il terzo scrutinio, se non si è raggiunta la maggioranza, si passa all’elezione per maggioranza assoluta.
La nostra Costituzione ha adottato per l’elezione del Presidente della Repubblica una forma di 2 grado; il corpo elettorale elegge i parlamentari e questi eleggono il presidente. Negli Stati Uniti il presidente è eletto da un collegio elettorale composto di rappresentanti di ogni stato federato e per il particolare meccanismo adottato può succedere che il candidato nominato da una maggioranza non corrisponda a quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte della popolazione. In Francia è un po’ diverso si parla di semi presidenzialismo perché il presidente è eletto dal popolo. In Svizzera si eleggono due organi l’assemblea e i membri del Consiglio Nazionale. In Germania il Bundenstag elegge il cancelliere.
Presidente della Repubblica: riassunto breve
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: FUNZIONI
Per essere eletti Presidente della Repubblica si deve essere cittadini italiani, aver compiuto 50 anni, e godere dei diritti civili e politici (art. 84). Sono esclusi da questa carica i membri di casa Savoia che non possono essere eletti ne ricoprire cariche pubbliche Disposizione XIII Transitoria e Finale.
Dura in carica 7 anni, aspetto che garantisce l’assenza di un rapporto tra Presidente della Repubblica e la parte che lo ha eletto, ed il suo mandato inizia dal giorno (art. 91) in cui presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento. Da quel momento entra nell’esercizio delle sue funzioni. Il lungo mandato trova spiegazione perché non essendo organo di esercizio politico ma moderatore non si rende necessario il suo rinnovo prima. Infatti svolge un ruolo di collegamento tra i poteri ma è posto in una posizione di indipendenza dalle camere.
Il presidente della repubblica può essere rieletto ma ciò non avviene per evitare, come evidenzia una dottrina, che la rielezione porterebbe a una cristallizzazione dei poteri pubblici.
Presidente della Repubblica: funzioni e poteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: RIASSUNTO
La convocazione per l’elezione del presidente della repubblica viene indetta dal Presidente della Camera 30 giorni prima della scadenza del mandato e se le camere sono sciolte entro 15 giorni dalle elezione delle nuove camere. I poteri del presidente sono prorogati (art. 85).
Le incompatibilità; la cessazione dall’ufficio; la supplenza.
Come sancisce l’art. 84, comma II, l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Le cause di cessazione della cariche può essere:
-Di Natura Fisiologica: scadenza del settennio …
-Di Natura Patologica: morte, decadenza della carica in seguito alla perdita di cittadinanza.
L’art. 86 parla dell’aspetto della c.d. supplenza, carica che la assume il Presidente del Senato; a differenza degli Stati Uniti d’America, in Italia non è prevista la formazione del vice-presidente.
Si parla di supplenza, qualora il Presidente della Repubblica, sia soggetto a uno stato di impedimento permanente o temporaneo (malattia, messa in stato d’accusa, viaggio all’estero). Quando il Presidente è all’estero, appositi corrieri con navi o aerei militari assicurano che gli atti siano firmati nelle ambasciate italiane all’estero.