Corte Costituzionale: definizione, composizione e funzioni

La Corte Costituzionale è un organismo costituzionale deputato a vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato. Riassunto sulla Corte Costituzionale con definizione, composizione e funzioni della corte (10 pagine formato doc)

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CORTE COSTITUZIONALE: DEFINIZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI

La Corte Costituzionale.

Organismo costituzionale deputato a vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato, con riferimento a diritti e doveri previsti e all’attribuzione di competenze e poteri conferiti.
Le leggi ordinarie non possono disporre in contrasto con quanto prevede la Costituzione, se questo invece accade è indispensabile la presenza di un organo che intervenga per eliminare tale contrasto.
Le funzioni esercitate dalla Corte Costituzionale consento che la rigidità della Costituzione sia effettiva e non rimanga un concetto astratto e privo di qualsiasi conseguenza.
Art. 134 Cost. – La Corte Costituzionale giudica: sulle controversi relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato  e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Inoltre la L.
cost. 1/1953 afferma che spetta alla Corte Costituzionale il compito di giudicare se le richieste di referendum di cui all’art. 75 Cost. sono ammissibili.
Art. 137 Cost. – Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono state stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte non è ammessa alcune impugnazione.

Corte Costituzionale e le sue funzioni: riassunto


CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE

Composizione della Corte Costituzionale. Art. 135 Cost. – la Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizione superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni. La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice.

Corte Costituzionale: cos'è, composizione e funzioni


CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
La possibilità di una composizione mista è volta a bilanciare le esigenze di carattere tecnico-giuridico e di carattere istituzionale-politico.

La Corte Costituzionale: riassunto di diritto


CORTE COSTITUZIONALE COS'E'

L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. Laddove non si raggiunga la maggioranza si procede ad un ballottaggio tra i due membri che hanno ottenuto più voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di carica, e, in mancanza il più anziano d’età.
Le funzioni svolte dal presidente della Corte sono:
•    Potere di rappresentare la Corte
•    Potere di esternazione
•    Potere di convocazione
•    Potere di presiederne le sedute
•    Potere di designare i giudici relatori
•    Potere di fissare le udienze di trattazione dell causa
•    Potere di convocare la camera di consigilo.
Il voto del presidente vale doppio. Egli inoltre percepisce un’indennità di retribuzione maggiorata di 1/5 rispetto a quella percepita dagli altri giudici.