Libertà di circolazione

Note sintetiche sull'articolo 16 della costituzione (1 pagine formato doc)

Appunto di liberadipensare
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO art.16 Cost




Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.


Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.



  • La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio che la libertà di scegliere il luogo dove esercitare le proprie attività economiche,che la libertà di circolazione nel territorio.

    • La libertà di espatrio,cioè la libertà di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica,è sottoposta dal terzo comma,agli obblighi di legge.es.munirsi di carta d'identità o passaporto
    • La libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di sanità e di sicurezza stabiliti dalla legge in via generale(ovvero senza discriminazioni,nel rispetto del principio di uguaglianza sancito all'art.3).Trattasi di riserva di legge rafforzata per contenuto.Il termine sicurezza,non implica solo l'incolumità fisica delle persone,ma anche il quieto vivere civile,comprensivo della pubblica moralità.Si parla in questo senso di ordine pubblico in senso ideale,e non solo materiale.
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