Libertà di domicilio
Considerazioni sulla libertà di domicilio in base a quanto sancito dall'articolo 14 della Costituzione Italiana (1 pagine formato doc)
LIBERTA' DI DOMICILIO art.14
Cost.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- Il comma 2 dell'art.14 estende le garanzie della libertà personale al domicilio. Ciò vuol dire che la libertà di domicilio è coperta da riserva di legge e da riserva di giurisdizione. Il rimando all'art. 13 prevede inoltre la possibilità di limitare,in casi eccezionali di necessità ed urgenza previsti dalla legge,la libertà di domicilio,attraverso provvedimenti che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle 48 ore successive.
- Il comma 3 dell'art. 14 stabilisce un'eccezione: motivi di sanità e incolumità pubblica,o a fini economici e fiscali. Tale eccezione è valida solo per accertamenti e ispezioni(non per perquisizioni e sequestri)