Art. 17 Costituzione: spiegazione sulla libertà di riunione
Spiegazione dell'articolo 17 della Costituzione Italiana sulla libertà di riunione (1 pagine formato doc)
ART.
17 COSTITUZIONE: SPIEGAZIONE SULLA LIBERTA' DI RIUNIONELibertà di riunione, art.17 Cost. art. 17 - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo.Sono da considerarsi riunioni anche i cortei,le manifestazioni spontanee,le cerimonie,le assemblee,i convegni,i comizi etc…
- Il diritto di riunione rappresenta il presupposto di altri diritti come ad esempio il diritto della libera manifestazione del pensiero,libera manifestazione di culto etc…
Art. 18 Costituzione sulla libertà di associazione: spiegazione
LA LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
- La condizione esclusiva del diritto di riunione è che le riunioni si svolgano in maniera pacifica e senza l’uso di armi.La ratio della Costituzione è quella di tutelare l’ordine pubblico materiale,ovvero la sicurezza e l’incolumità di persone e cose.
La riunione perde il carattere pacifico quando degenera scaturendo violenza contro persone e cose. In questo caso la riunione potrà essere legittimamente sciolta dalla forza pubblica.o Non basta che siano presenti persone armate affinché la riunione possa essere legittimamente sciolta. In questo caso infatti la forza pubblica dovrà limitarsi ad allontanare le suddette persone.
o Cosa si intende per armi? Sono da considerare armi anche le armi improprie,ovvero gli strumenti chiaramente adoperabili per l’offesa della persona,tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo. Sono vietati anche caschi e altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona(legislazione penale antiterrorismo).
Art. 138 della Costituzione: spiegazione
ART. 17 COSTITUZIONE: SPIEGAZIONE
- Le riunioni possono svolgersi in luogo privato,in luogo aperto al pubblico,o in luogo pubblico.
o Solo per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso di almeno tre giorni da presentare in forma scritta al questore. Tale preavviso è necessario per permettere alla forza pubblica di essere presente per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.
o Il preavviso non è un’autorizzazione. La riunione in luogo pubblico sarà legittima anche senza preavviso,ma gli eventuali promotori dovranno risponderne penalmente.
o Il questore può vietare preventivamente la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica,con decreto motivato,e impugnabile davanti al giudice.
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