Il Potere Giudiziario
Note sintetiche su Potere Giudiziario. Giudici Ordinari e Giudici Speciali. Responsabilità Giudice. Politicità Giudice (7 pagine formato doc)
POTERE
GIUDIZIARIO
Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa applicando la legge.
Permette allo stato di garantire l'osservanza e la conservazione delle norme reputate essenziali ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociali.
Lo stato ha posto tre tipi diversi di giurisdizione, se ne è aggiunto un quarto: la giurisdizione costituzionale.
1) Giurisdizione Civile: la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.
Colui che avvia la procedura prende il nome di attore, colui che si difende di convenuto.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace o al tribunale, in secondo grado alla Corte d'appello e in terzo grado (definitivo) alla Corte di cassazione.
2) Giurisdizione Penale: si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra pubblico ministero che rappresenta la pubblica accusa e l'imputato.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace (per reati minori) o al tribunale o alla corte d'assise (per reati più gravi), in secondo grado alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello (per reati più gravi) e terzo ed ultimo appello alla Corte di cassazione.
3) Giurisdizione Amministrativa: tutela gli interessi dei cittadini che siano stati lesi dalla Pubblica Amministrazione.
.
Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa applicando la legge.
Permette allo stato di garantire l'osservanza e la conservazione delle norme reputate essenziali ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociali.
Lo stato ha posto tre tipi diversi di giurisdizione, se ne è aggiunto un quarto: la giurisdizione costituzionale.
1) Giurisdizione Civile: la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.
Colui che avvia la procedura prende il nome di attore, colui che si difende di convenuto.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace o al tribunale, in secondo grado alla Corte d'appello e in terzo grado (definitivo) alla Corte di cassazione.
2) Giurisdizione Penale: si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra pubblico ministero che rappresenta la pubblica accusa e l'imputato.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace (per reati minori) o al tribunale o alla corte d'assise (per reati più gravi), in secondo grado alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello (per reati più gravi) e terzo ed ultimo appello alla Corte di cassazione.
3) Giurisdizione Amministrativa: tutela gli interessi dei cittadini che siano stati lesi dalla Pubblica Amministrazione.
.