L'estinzione del rapporto di lavoro

Sintesi delle fattispecie estintive del rapporto di lavoro (5 pagine formato doc)

Appunto di dike80

Casi di estinzione del rapporto di lavoro

Le fattispecie estintive del rapporto di lavoro possono essere individuate:
  • nel recesso unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni);
  • nel mutuo consenso, che ricorre quando le parti del rapporto siano concordi nel voler porre fine allo stesso;
  • nella scadenza del termine finale, che costituisce fattispecie estintiva per i soli rapporti a tempo determinato;
  • nella morte del lavoratore e cessazione totale dell'impresa;
  • nella impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore;
  • nelle altre ipotesi specifiche previste dalla legge.
Non costituiscono, al contrario, causa di estinzione del rapporto il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa (art. 2119, ult.
co., c.c.).

Il recesso unilaterale: generalità

Il nostro codice ha accolto il principio generale, già presente nel R.D.L.
1825/1924 sul contratto d'impiego privato, della libera recedibilità (ad nutum) di entrambe le parti del contratto di lavoro con il semplice preavviso , senza essere tenute ad alcuna giustificazione. L'art. 2118 c.c. prevede, infatti, che "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. In mancanza del preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al prestatore per il periodo di preavviso". Questa forma di licenziamento, detta comunemente ad nutum, fermo restando il preavviso, non presupponeva alcun obbligo di motivare il provvedimento da parte del datore. Accanto al recesso ordinario con preavviso, il Codice prevede che il recesso di entrambi i contraenti del contratto di lavoro possa essere immediato- e dunque senza preavviso o c.d. straordinario, nei rapporti a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in quelli a tempo determinato- qualora si verifichi una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto" (recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.). Al riguardo va segnalato che non si è in presenza di due negozi di recesso diversi, uno semplice e l'altro per giusta causa, bensì di un unico tipo di negozio, rispetto al quale la giusta causa costituisce solo un presupposto che esonera dal preavviso.