l'estinzione del rapporto di lavoro

Le cause di estinzione, Il recesso ordinario e quello straordinario, Il preavviso di recesso, I licenziamenti individuali limiti… contrattuali, La giusta causa di licenziamento... (3 pagine formato doc)

Appunto di paolagenny
L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Le cause di estinzione Le cause di estinzione del rapporto di lavoro sono oggetto di una speciale disciplina posta a tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto.
Il rapporto di lavoro può innanzitutto essere estinto, come tutti i rapporti giuridici, con l'accordo delle parti; con la morte del lavoratore con diritto, per i suoi aventi causa, allo stesso trattamento che sarebbe spettato al defunto in caso di recesso dl datore. Invece la morte del datore di lavoro non determina normalmente l'estinzione del rapporto. Come tutti i rapporti di lavoro anche quello di lavoro, in mancanza di un termine, si estingue per effetto del recesso di una delle parti; recesso che ritiene produca effetti dal momento in cui giunge a conoscenza dell'altra parte.
Il recesso del lavoratore (le dimissioni) è sostanzialmente libero, fermo restando l'obbligo del preavviso al datore di lavoro. Invece il recesso del datore di lavoro (il licenziamento) è assoggettato a precisi limiti. Il recesso ordinario e quello straordinario Nel sistema del Codice Civile (art. 2118) sia il lavoratore che il datore di lavoro avevano la possibilità del recesso ad nutum, cioè senza giustificazione ma con il semplice obbligo del preavviso e di erogare la relativa indennità. Era una posizione simmetrica fra lavoratore e datore, dove era vietato solo il licenziamento per motivo illecito o per discriminazione, cosa che spettava comunque al lavoratore di dimostrare. In seguito (legge 300/70 e 223/91 e altre) il legislatore ha posto limiti al potere di recesso del datore che ora può esercitarlo ad nutum solo in casi particolari. Accanto al recesso ordinario c'era quello straordinario, sia parte del lavoratore che del datore, in quanto consentito al verificarsi di una causa che impedisca la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il recesso per giusta causa non richiede preavviso e, nel caso di rapporto a tempo determinato, può essere esercitato prima del termine. E' detto anche recesso in tronco. Di fatto la giurisprudenza è molto restrittiva nel valutare quando ci sia la giusta causa di un licenziamento; invece il lavoratore che si dimette per giusta causa non solo non deve dare preavviso ma ha anche diritto all'indennità sostitutiva di preavviso che gli sarebbe spettato se fosse stato licenziato. Il preavviso di recesso La parte che esercita il recesso ad nutum deve darne preavviso. Obbligo che sussiste anche nei casi di licenziamento per giustificato motivo o per riduzione di personale. La durata del preavviso talvolta è fissata dalla legge, più spesso dai contratti collettivi che spesso la differenziano a seconda delle qualifica e anzianità del lavoratore. In caso di Mancato preavviso alla parte che subisce il recesso è dovuta una indennità definita di mancato preavviso e che è equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Comunque il pagamento dell0inddentià non