L'orario di lavoro

Disciplina e regolamentazione dell'orario di lavoro: definizione dell'orario, riposo, ferie, lavoro notturno, permessi e congedi (4 pagine formato doc)

Appunto di dike80
L'orario di lavoro è il cardine del contratto di lavoro poiché consente di stabilire da un lato la durata della prestazione lavorativa e dall'altro la retribuzione dovuta.

Inoltre, ponendosi come limite massimo della prestazione lavorativa ha anche la funzione di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Le principali fonti in materia sono:
l'art. 2107 c.c. , che rinvia per la determinazione dell'orario di lavoro alle leggi speciali e ai contratti collettivi;
l'art. 36 Cost. che ha stabilito una riserva di legge per la durata massima della giornata lavorativa.

La concreta disciplina dell'orario di lavoro è stata per molto tempo dettata dal R.D.L.
692, 1923 che aveva fissato per tutti i lavoratori, il limite massimo di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali.
Sono seguiti ulteriori interventi legislativi, tra i quali ricordiamo, in particolar modo, la L. 196/97 che ha ridotto l'orario di lavoro a 40ore settimanali. L'intera disciplina è stata completamente riformata dal D.Lgs. 66/2003 attuativo di 2 direttive CE.
Il decreto, che (salvo alcune eccezioni specificate all'art. 2) si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati, introduce anzitutto una nuova definizione di orario di lavoro, da intendersi "come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni" (art. 1).

Ciò posto, viene ribadita la precedente distinzione tra orario normale di lavoro e lavoro straordinario, ma sulla base di una disciplina in larga misura diversa dal passato. Se, infatti, l'orario normale di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali, con la possibilità per i contratti collettivi di prevedere una durata minore e di considerare tale limite come un valore medio sull'arco di un periodo non superiore all'anno (c.d. orario multiperiodale), in tema di straordinario, definito come "il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro", si è rimessa ai contratti collettivi la regolamentazione circa le modalità di esecuzione, pur prevedendo che in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.