lo svolgimento del rapporto di lavoro

Nel rapporto di lavoro, oltre le due obbligazioni principali e qualificanti, vi sono altre obbligazioni che comunque qualificano il rapporto.... (10 pagine formato doc)

Appunto di paolagenny
LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Nel rapporto di lavoro, oltre le due obbligazioni principali e qualificanti, vi sono altre obbligazioni che comunque qualificano il rapporto.
L'obbligo di fedeltà….del prestatore. Con il contratto di lavoro, il prestatore assume l'obbligo di collaborare anche in modo federale e prendendosi cura degli interessi del datore di lavoro. In particolare l'art. 2105 del Codice vieta espressamente alcuni comportamenti, ma non esaurisce la gamma delle possibili violazioni dell'obbligo di fedeltà. Fra gli altri vi è il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
Cessato il rapporto di lavoro viene meno il divieto di concorrenza; l'imprenditore può comunque, per tutelarsi da questa fattispecie, anche stipulare un patto di non concorrenza con l'ex prestatore d'opera. Il patto di non concorrenza deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e prevedere, per il prestatore, un corrispettivo che sia congruo rispetto ai limiti di oggetto, tempo e luogo che il patto deve comunque precisare. La durata del patto non può eccedere i cinque anni per i dirigenti e i tre per gli altri lavoratori, Inoltre il 2105 vieta anche , per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, la divulgazione di notizie sui metodi di produzione dell'ex datore e l'uso personale di tali notizie con modalità che possano divenire pregiudizievoli. L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro Una ulteriore obbligazione è quella del datore di lavoro di garantire la sicurezza personale del lavoratore previsto dall'art. 2087 del Codice. Questa norma va interpretata non nel senso che il datore di lavoro deve applicare qualunque innovazione risultante dall'evoluzione della scienza e della tecnica, ma solo quelle misure, utili ai fini della sicurezza, che corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e accorgimenti organizzativi generalmente acquisiti. In materia di sicurezza del lavoro una forte spinta è venuta dalle direttive comunitarie recepite in Italia con il fondamentale DLGS 626/94 modificato nel 1996 e nel 2002. Le norme obbligano il datore di lavoro a valutare preventivamente i fattori di rischio e elaborare un piano di sicurezza nel quale sono compendiate le misure di protezione e il programma per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza. Sono previste inoltre figure specifiche quali il medico competente che cura la sorveglianza sanitaria e il servizio aziendale di prevenzione e protezione La partecipazione dei lavoratori alla sicurezza Il dlgs. 626 assegna anche posizioni attive ai lavoratori nella realizzazione dell'obiettivo sicurezza sul luoghi di lavoro. E' infatti stabilito che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza… e adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza (ad esempio usare i dispositivi di protezione individuale caschi, scarpe ecc.). Inoltre i lavoratori hanno diritto a una f