Diritto dell'informazione, articolo 21 Costituzione: spiegazione
Appunti sul diritto dell'informazione e delle comunicazione, articolo 21 Costituzione: spiegazione (22 pagine formato doc)
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE, ARTICOLO 21 COSTITUZIONE: SPIEGAZIONE
Capitolo 1 - Articolo 21.
1.0 La legge - È la norma base, poiché dà le garanzie minime al diritto di informazione: è una norma di garanzia costituzionale; la costituzione riconosce i diritti più importanti dell’individuo, tra questi, quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. Analizziamo l’articolo 21 comma per comma (il comma è un capoverso, mai casuale).I° comma: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Precisa il mezzo con cui ciò avviene: la parola, lo scritto (la stampa deve essere libera), e con ogni altro mezzo di diffusione (cioè tutto ciò che serve per manifestare ad altri il proprio pensiero). Stampa, radio, tv, e strumenti telematici (in pratica le comunicazioni a una pluralità di soggetti, quelle dei mass-media) sono tutelati dall’art. 21, mentre le comunicazioni interpersonali dall’art. 15 (la libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili).
Libertà di manifestazione del pensiero, art 21 Costituzione: spiegazione
ART. 21 COSTITUZIONE LIBERTA' DI PENSIERO
II° comma: l’art. 21 detta regole particolari per la stampa, che era il mass media più diffuso al momento della stesura della costituzione (1° gennaio ’48) e maggiormente sfruttato dal regime. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. L’autorizzazione è un permesso dato da una autorità pubblica a poter trattare certi argomenti: in Italia questo istituto non esiste, per i giornali c’è solo l’obbligo di registrare ciò che viene stampato presso un tribunale, ma non per ottenere un’autorizzazione. Non ci sono da noi autorità che effettuano una sorta di “censura preventiva”, che impediscono di pubblicare qualcosa in base ai suoi contenuti. Nel nostro sistema tutti i giornali possono uscire. L’unico obbligo (che non si trova nella costituzione) è quello di farsi registrare. La censura è qualsiasi forma di controllo sui contenuti; nessuna autorità ha il potere decidere se questi contenuti sono censurabili oppure no. Non si può censurare la stampa (il che non vuol dire che la stampa sia libera di fare tutto ciò che le pare e piace.
Tesina sulla libertà di pensiero, articolo 21 Costituzione
DIRITTO D'INFORMAZIONE
Non c’è nessun controllo politico o ideologico. Tv, radio, cinema e altri mezzi di comunicazione non sono tutelati da questo comma, quindi sono suscettibili di censura. L’editoria telematica è invece equiparata alla stampa quindi è tutelata.
III° e IV° comma: riferiti ancora alla stampa. Si occupano di sequestro degli stampati, vengono ritirati dal commercio i giornali già usciti che non sono stati bloccati dalla censura. Il sequestro degli stampati è possibile solo quando manchi negli stampati l’indicazione dei responsabili. Questo perché durante il regime si faceva largo uso del sequestro degli stampati. Ci vuole comunque l’ordine di un giudice. Il direttore responsabile si assume la responsabilità, anche penale, di ciò che viene pubblicato sul giornale. Nel IV° comma in particolare c’è un’eccezione: è previsto il sequestro in assenza di ordine del giudice. Solo se c’è assoluta urgenza allora l’autorità e necessità allora l’autorità può agire di sua iniziativa, ed entro 24 ore deve fare denuncia al giudice (giudice penale, che si occupa dei reati, perché l’omissione dei responsabili è un reato), che entro altre 24 dovrà confermare o meno il sequestro.