La libera circolazione delle merci
Prima parte di un approfondimento sulle merci e le politiche commerciali di circolazione: il mercato interno, l'estensione del mercato comune, le integrazioni negativa e positiva, la merce, l'unione doganale, il prodotto in libera pratica, l'origine delle merci (15 pagine formato doc)
MERCATO
INTERNO
La prima delle quattro libertà è la libera circolazione delle merci ed è la prima anche storicamente, cioè quella che per prima è stata realizzata e che ruota attorno al concetto di mercato interno.
A dire il vero, nel testo originario del Trattato di Roma noi troviamo l'espressione mercato comune, tanto è vero che nei primi tempi di vita della Comunità Europea si parlava di MEC.
MEC era l'abbreviazione di "mercato europeo comune", era usato come sinonimo di CEE.
In seguito poi, col Trattato di Maastricht, si comincia a vedere utilizzata anche l'espressione mercato unico, mentre in alcuni regolamenti comunitari si parla di mercato interno: sono sinonimi.
Con le espressioni mercato comune, mercato unico, mercato interno ci si riferisce a quel concetto di spazio economico senza frontiere in cui deve essere realizzata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
La definizione più nota di mercato comune la troviamo data dalla giurisprudenza Schul, sentenza in causa numero 15 del 1981, la sentenza è del maggio dell'82; è la prima volta che la Corte si preoccupa di darne una definizione lapidaria, sintetica e completa.
Dice la Corte di Giustizia: "la nozione di mercato comune (elaborata precedentemente dalla Corte nella sua costante giurisprudenza), mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari, al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno."
Mercato comune è quindi lo spazio dove è eliminato ogni intralcio agli scambi intracomunitari, "al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico che sia il più possibile simile a un vero e proprio mercato interno".
Da dove trae la Corte di Giustizia questa nozione? La trae applicando principi che desume dal Trattato e nel Tr la prima norma su cui riflettere è l'art.14, in particolare il paragrafo 2.
Nel par 1 si dice che la Comunità ha la competenza di adottare le misure destinate all'instaurazione del mercato interno (norma attributiva di competenze alla Comunità Europea, competenze in senso assoluto, cioè individua una materia di competenza comunitaria).
In realtà, l'art.14 conteneva anche un termine, perchè diceva adotta le misure "nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente art. e degli art. 15 ecc.."; il fatto che questa norma preveda un termine non significa che dopo quella data la CE non abbia più la competenza di realizzare il mercato interno, la norma prevedeva per le istituzioni un termine in modo da poter assumere iniziative anche di carattere politico, laddove entro quella data il mercato unico non fosse stato compiutamente realizzato.
La prima delle quattro libertà è la libera circolazione delle merci ed è la prima anche storicamente, cioè quella che per prima è stata realizzata e che ruota attorno al concetto di mercato interno.
A dire il vero, nel testo originario del Trattato di Roma noi troviamo l'espressione mercato comune, tanto è vero che nei primi tempi di vita della Comunità Europea si parlava di MEC.
MEC era l'abbreviazione di "mercato europeo comune", era usato come sinonimo di CEE.
In seguito poi, col Trattato di Maastricht, si comincia a vedere utilizzata anche l'espressione mercato unico, mentre in alcuni regolamenti comunitari si parla di mercato interno: sono sinonimi.
Con le espressioni mercato comune, mercato unico, mercato interno ci si riferisce a quel concetto di spazio economico senza frontiere in cui deve essere realizzata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
La definizione più nota di mercato comune la troviamo data dalla giurisprudenza Schul, sentenza in causa numero 15 del 1981, la sentenza è del maggio dell'82; è la prima volta che la Corte si preoccupa di darne una definizione lapidaria, sintetica e completa.
Dice la Corte di Giustizia: "la nozione di mercato comune (elaborata precedentemente dalla Corte nella sua costante giurisprudenza), mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari, al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno."
Mercato comune è quindi lo spazio dove è eliminato ogni intralcio agli scambi intracomunitari, "al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico che sia il più possibile simile a un vero e proprio mercato interno".
Da dove trae la Corte di Giustizia questa nozione? La trae applicando principi che desume dal Trattato e nel Tr la prima norma su cui riflettere è l'art.14, in particolare il paragrafo 2.
Nel par 1 si dice che la Comunità ha la competenza di adottare le misure destinate all'instaurazione del mercato interno (norma attributiva di competenze alla Comunità Europea, competenze in senso assoluto, cioè individua una materia di competenza comunitaria).
In realtà, l'art.14 conteneva anche un termine, perchè diceva adotta le misure "nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente art. e degli art. 15 ecc.."; il fatto che questa norma preveda un termine non significa che dopo quella data la CE non abbia più la competenza di realizzare il mercato interno, la norma prevedeva per le istituzioni un termine in modo da poter assumere iniziative anche di carattere politico, laddove entro quella data il mercato unico non fosse stato compiutamente realizzato.