Zunarelli: "Lezioni di Diritto della Navigazione"

Sintesi del manuale: nozione e dichiarazione di armatore, comproprietà della nave, responsabilità, disciplina del contratto di locazione, trasporto e figura dello spedizioniere, soccorso in mare (11 pagine formato doc)

Appunto di spongegary81
NOZIONE DI ARMATORE: L' origine del concetto giuridico di armatore si deve ricercare nel diritto romano, secondo cui l' exercitor navis è il proprietario della nave, nonchè il titolare dell' impresa nautica; accanto alla figura dell' armatore troviamo poi quella del magister navis o capitano, che fa le veci dell' exercitor durante le fasi della navigazione.


Il vigente codice della navigazione non ci dà una definizione specifica della nozione di armatore, che possono desumersi dall' art. 265 cod. nav., secondo il quale è armatore colui che " assume l' esercizio della nave " divenendo di conseguenza titolare di tutti i rapporti giuridici che sono connessi a tale esercizio. Il codice della navigazione, dando tale definizione ha voluto prescindere sia dall' esigenza della proprietà della nave, sia dallo scopo per cui l' esercizio della nave è destinato.


Elemento essenziale della figura dell' armatore è che egli abbia la disponibilità della nave sulla base di un rapporto di natura reale ( uso, usufrutto ... ) o di natura obbligatoria ( comodato, locazione ... )
La nozione di armatore è però legata ad alcuni particolari requisiti: Il primo, è l' organizzazione di persone o cose necessaria per l' utilizzazione della nave secondo la sua tipica destinazione ( ossia la navigazione ), il secondo è l' indispensabile impiego del mezzo nautico in conto proprio, ossia che il rischio dell' esito negativo della navigazione venga assunto dall' armatore.

ESERCIZIO DELLA NAVE ED IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE: Il codice della navigazione utilizza il termine " impresa " in un accezione diversa da quella che siamo soliti dedurre dal codice civile, secondo il quale all' art. 2082 " è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ".

La nozione del concetto di impresa che invece possiamo trarre dal codice della navigazione può definirsi come il complesso di elementi ( personali e patrimoniali ) l' organizzazione dei quali fa capo all' armatore in vista delle esigenze della navigazione.
Possiamo pertanto concludere adducendo che si ha impresa di navigazione anche quando l' esercizio della nave abbia luogo anche per fini puramente personali od occasionali.