Matrimonio concordatario e civile

Disciplina del matrimonio concordatario e civile (37 pagine formato doc)

Appunto di hela
MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO CONCORDATARIO E' un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico,con effetti tuttavia anche civili,una volta adempiuto l'onere di trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano(osservata questa formalità,il matrimonio è atto rilevante non solo per l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica,ma anche in quello dello stato italiano).
STORIA IL CONCORDATO Prima dell'introduzione del matrimonio concordatario(avvenuta con il concordato fra stato italiano e chiesa cattolica nel 1929)erano frequenti i casi in cui gli sposi ricorrevano alla doppia celebrazione in chiesa e poi davanti all'ufficiale dello stato civile,per avere matrimonio valido sia di fronte allo stato(per evitare di essere considerati di fronte alla legge dello stato come semplici conviventi more uxorio con conseguente illegittimità dei figli)sia di fronte alla chiesa(per rispettare il proprio credo religioso). Gli accordi del Laterano hanno introdotto nel nostro ordinamento un tipo di matrimonio il quale,pur celebrato con rito religioso,è idoneo a produrre a certe condizioni effetti sul piano civilistico.Tutto questo perché lo stato voleva ridonare all'istituto del matrimonio(considerato alla base della famiglia)dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo.
La disciplina del matrimonio concordatario,introdotta dagli accordi del Laterano,era contenuta oltre che nel concordato,anche nella legge matrimoniale,emanata contemporaneamente ai patti del 1929 e avente valore di legge ordinaria(a differenza degli accordi del Laterano che sono invece pari alle norme costituzionali). Le norme concordatarie sono state sottoposte a revisione con gli accordi del 1984 che integrano la legge matrimoniale del 1929. Questa soluzione coerente con i principi morali,ha però dato vita ad un sistema ibrido e notevolmente arbitrario che si è venuto a trovare in contrasto con il principio di eguaglianza così come introdotto in un secondo tempo dall'art.3 Cost.Infatti: -per i cattolici è possibile contrarre indifferentemente il matrimonio con rito concordatario o quello in forma civile -ai non cattolici il matrimonio concordatario(nonostante abbia effetti civili)non è permesso perché il diritto canonico fissa i presupposti dell'atto il cui principale è quello di professare la religione cristiana cattolica. Non solo,ma,prima della legge sul divorzio in Italia: -per i cattolici i principi canonici in materia d'invalidiutà erano e sono assai meno rigidi(dal punto di vista della rilevanza della volontà anche interna ai nubendi).Era sufficiente precostituirsi con accortezza,la prova del vizio,parlando con amici o depositando presso un notaio una lettera(dal momento che l'ordinamento canonico dava e da spazio anche alla semplice rilevanza mentale del singolo.Nel caso di pronuncia d'invalidità del vincolo matrimoniale da parte del giudice canonico si tratta di una dichiarazione di nullità con efficacia ex tunc dalla celebrazione