La sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato
Appunto inviato da ellen1993
Cause di sospensione per fatto del lavoratore,Cause di sospensione per fatto del datore di lavoro,Cause di estinzione del rapporto di lavoro,Il licenziamento individuale,Il licenziamento collettivoLa mobilità,Il trattamento di fine rapporto (3 pagine formato pdf)
1.
Il rapporto di lavoro può rimanere sospeso o viene sospesa l’esecuzione delle prestazioni da una o entrambe
le parti contraenti. Le cause di sospensione non incidono sul rapporto di lavoro che prosegue, mentre altri
eventi possono determinare la risoluzione.
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Clicca qui >>)
2. Cause di sospensione per fatto del lavoratore
Sono ipotesi si impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore; quando
l’impossibilità è colpa del lavoratore, costituisce inadempimento contrattuale e consegue una responsabilità
del lavoratore sanzionabile.
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Clicca qui >>)
Infortunio e malattia comune
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dai contratti collettivi che non
interrompe l’anzianità del servizio.
Gli compete un trattamento economico che per i primi 3 giorni è pari all’intera retribuzione ed è a carico del
datore di lavoro, mentre per i periodi successivi è a carico degli enti previdenziali. Durante il servizio militare,
si aveva il diritto alla conservazione del posto.
RIASSUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO (Clicca qui >>)
Aspettativa
Contemplata per i prestatori di lavoro chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali. Non decorre
l’anzianità, ma si ha la conservazione del posto, l’assistenza sanitaria e il riconoscimento del periodi ai fini
del trattamento pensionistico.
PremessaIl rapporto di lavoro può rimanere sospeso o viene sospesa l’esecuzione delle prestazioni da una o entrambe
le parti contraenti. Le cause di sospensione non incidono sul rapporto di lavoro che prosegue, mentre altri
eventi possono determinare la risoluzione.
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Clicca qui >>)
2. Cause di sospensione per fatto del lavoratore
Sono ipotesi si impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore; quando
l’impossibilità è colpa del lavoratore, costituisce inadempimento contrattuale e consegue una responsabilità
del lavoratore sanzionabile.
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Clicca qui >>)
Infortunio e malattia comune
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dai contratti collettivi che non
interrompe l’anzianità del servizio.
Gli compete un trattamento economico che per i primi 3 giorni è pari all’intera retribuzione ed è a carico del
datore di lavoro, mentre per i periodi successivi è a carico degli enti previdenziali. Durante il servizio militare,
si aveva il diritto alla conservazione del posto.
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Aspettativa
Contemplata per i prestatori di lavoro chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali. Non decorre
l’anzianità, ma si ha la conservazione del posto, l’assistenza sanitaria e il riconoscimento del periodi ai fini
del trattamento pensionistico.
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