Le immunità
Sintesi di tutte le immunità previste dal diritto internazionale: Stati esteri, organi di stato, capi di stato e di governo, ministri degli affari esteri, agenti diplomatici e consoli (4 pagine formato doc)
Immunità
degli Stati esteri:
1972, Convenzione europea sull'immunità ristretta, Basilea (non ratificata dall'Italia)
Spetta a tutti gli stati e ai loro enti pubblici, che non possono essere sottoposti a giudizio davanti ai tribunali di un paese straniero in relazione agli atti compiuti nell'esercizio della potestà d'imperio e ai beni destinati all'assolvimenti di tale funzione. Questa è una regola consuetudinaria unanimemente riconosciuta: gli enti sovrani (sovranità esterna e interna) non possono essere convenuti in giudizio davanti ai tribunali di un paese straniero. Questa immunità spetta non solo all'apparato centrale (organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario), ma anche a tutte le strutture e gli enti cui è attribuito l'esercizio di funzioni sovrane. Fino alla IGM è prevalsa l'immunità assoluta, ma successivamente si è affermata l'immunità relativa, secondo cui lo stato gode dell'immunità dalla giurisdizione solo nell'ambito dei propri poteri di imperio, attraverso cui si esplica la sovranità, e non in relazione ad atti posti in essere con finalità e strumenti privatistici.
Questa distinzione può essere spesso ambigua; si possono usare due parametri: uno oggettivo, fondato sulla natura dell'atto, l'altro soggettivo, fondato sulla funzione a cui è preordinato tale atto, ma anche così si possono raggiungere diverse conclusioni (es. acquisto di beni per le proprie forze armate). Per questo gli strumenti internazionali in materia preferiscono enunciare la regola dell'immunità e poi elencare le specifiche controversie in cui essa non trova applicazione.
Lo stato può rinunciarvi tramite trattato internazionale, contratto scritto o una dichiarazione verbale davanti al tribunale.
1972, Convenzione europea sull'immunità ristretta, Basilea (non ratificata dall'Italia)
- Immunità statale dalla giurisdizione di cognizione
Spetta a tutti gli stati e ai loro enti pubblici, che non possono essere sottoposti a giudizio davanti ai tribunali di un paese straniero in relazione agli atti compiuti nell'esercizio della potestà d'imperio e ai beni destinati all'assolvimenti di tale funzione. Questa è una regola consuetudinaria unanimemente riconosciuta: gli enti sovrani (sovranità esterna e interna) non possono essere convenuti in giudizio davanti ai tribunali di un paese straniero. Questa immunità spetta non solo all'apparato centrale (organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario), ma anche a tutte le strutture e gli enti cui è attribuito l'esercizio di funzioni sovrane. Fino alla IGM è prevalsa l'immunità assoluta, ma successivamente si è affermata l'immunità relativa, secondo cui lo stato gode dell'immunità dalla giurisdizione solo nell'ambito dei propri poteri di imperio, attraverso cui si esplica la sovranità, e non in relazione ad atti posti in essere con finalità e strumenti privatistici.
Questa distinzione può essere spesso ambigua; si possono usare due parametri: uno oggettivo, fondato sulla natura dell'atto, l'altro soggettivo, fondato sulla funzione a cui è preordinato tale atto, ma anche così si possono raggiungere diverse conclusioni (es. acquisto di beni per le proprie forze armate). Per questo gli strumenti internazionali in materia preferiscono enunciare la regola dell'immunità e poi elencare le specifiche controversie in cui essa non trova applicazione.
Lo stato può rinunciarvi tramite trattato internazionale, contratto scritto o una dichiarazione verbale davanti al tribunale.