Il diritto internazionale privato nella legge di riforma

Appunti universitari di diritto internazionale (14 pagine formato doc)

Appunto di dommaida
Le questioni generali del dir.
int. priv. Sono quelle problematiche disciplinate in tutte le codificazioni nazionali (già affrontate dalla dottrina e dalla giurisprudenza) e che riguardano le inevitabili difficoltà che sorgono dal fatto di relazionare tra di loro diversi sistemi nazionali di soluzione dei conflitti di leggi. Ad esempio, in ogni norma di dir. int. priv. Vi sono due elementi: la fattispecie e gli elementi della stessa assunti come collegamento con l’ordinamento destinato a regolarle. Con riferimento a entrambi i problemi bisogna ricercare il significato delle espressioni usate dal legislatore: questa operazione viene detta “qualificazione” e riguarda sia l’individuazione della fattispecie, che dell’ordinamento che si intende applicare. Alcuni criteri di collegamento richiedono indagini di mero fatto, altre di carattere giuridico, ma in entrambi i casi i risultati di tali indagini sono decisivi per individuare le norme applicabili.
Accanto a questa problematica detta delle “qualificazioni” occorre considerare quella del “rinvio”, che riguarda il fatto che i criteri di collegamento non sono sempre gli stessi. Altri problemi che vengono risolti tramite questioni generali riguardano sia l’interpretazione da dare a norme che appartengono a ordinamenti differenti, sia l’eventuale incompatibilità di queste norme con i principi interni. Altri problemi la cui soluzione è da ricercare nelle questioni generali riguardano l’applicazione delle norme necessarie, cioè da applicare oltre ogni considerazione di dir. int. priv.; problema ulteriore è il fatto che queste norme facciano parte di ordinamenti stranieri. Oggetto del capitolo saranno le norme degli artt. 13-18, che contengono principi che nel previdente sistema non erano stati regolati e quindi lasciati all’interpretazione di dottrina e giurisprudenza: proprio questo fatto rappresenta un passa avanti rispetto al passato, anche se in realtà il legislatore si è, in molti casi, limitato a dare una parvenza normativa a soluzioni già individuate da dottrina e giurisprudenza appunto. Se nella maggior parte dei casi quindi il legislatore si è limitato all’attività di cui abbiamo appena detto, in altri ha fatto chiarezza e razionalizzato soluzioni in passato controverse e in un caso ha addirittura ribaltato la precedente soluzione. Ma alcuni problemi come le “qualificazioni”, le questioni preliminari e le norme straniere di applicazione necessaria sono stati ignorati e lasciati ancora una volta a dottrina e giurisprudenza.