Sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità
Riassunto del cap. VI di Istituzioni di diritto internazionale: esclusività del potere di governo dello Stato, protezione internazionale del potere di governo, immunità statale, metodo della lista, immunità funzionale, immunità personale, inviolabilità personale (9 pagine formato doc)
1.1.
La garanzia dell’esclusività del potere di governo dello Stato ad opera del diritto internazionale. L’indipendenza (sovranità esterna) e la sovranità interna rappresentano condizioni perché ad uno Stato possa venir attribuita la piena soggettività internazionale. Il diritto internazionale generale tutela con apposite norme funzioni di governo degli Stati, attribuendo a ciascuno di essi il potere esclusivo di svolgere le proprie funzioni sovrane nell’ambito del proprio territorio e nei confronti della propria comunità. In questo modo l’ordinamento internazionale garantisce ad un ente statale lo svolgimento indisturbato delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli altri soggetti. In sostanza: allo stato viene conferito, dal diritto internazionale generale, il potere di esercitare le proprie funzioni di governo e la propria attività di gestione d’interessi collettivi in modo esclusivo, ossia ad esclusione di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento. Tale carattere d’esclusività investe tutte le attività sovrane attinenti all’esercizio delle funzioni di governo di una data comunità. Le funzioni possono essere: legislativa, amministrazione, giurisdizione...