Diritto processuale civile internazionale

Le caratteristiche del nuovo sistema italiano di dir. processuale civile internazionale. (9 pagine formato doc)

Appunto di dommaida
il legislatore ha opportunamente fatto la scelta di regolamentare nella legge 218 la materia, in passato erroneamente considerata autonoma, del dir.
processuale civile, in quanto materia connessa al dir. int. priv. E’ chiaro come questa scelta, oltre a comportare una maggiore armonizzazione tra le norme di queste due materie che sono indubbiamente connesse, consente anche una migliore interpretazione. Il metodo adottato dal legislatore nel regolare il dir. processuale civile int. è quello di porre i problemi nello stesso ordine con cui essi si presentano al giudice: prima le norme che delimitano la giurisdizione, poi quelle sui conflitti di legge e infine quelle relative all’efficacia degli atti giurisdizionali stranieri. La riforma del 1995 presenta grosse novità rispetto al sistema del ’42.
Le norme del 42 si caratterizzavano per il fatto di assegnare alla competenza della giurisdizione italiana una gamma vastissima di fattispecie: in particolare, riteneva il foro competente in ogni caso in cui il convenuto fosse un cittadino italiano e, nel caso che fosse straniero, attraverso il cumulo di una serie di criteri, anche qui quasi sempre.In pratica non si ammettevano ostacoli alla composizione delle liti che avessero rilievo per il nostro ordinamento. Anche in tema di efficacia degli atti giurisdizionali stranieri le cose erano simili: infatti essa era subordinata al previo giudizio (detto di delibazione) di una nostra corte d’appello. Coerente a quanto detto finora era anche la soluzione relativa all’ipotesi che eventuali pendenze giudiziarie all’estero potessero impedire la prosecuzione di processi in Italia: i processi che si svolgevano all’estero erano considerati da questo punto di vista irrilevanti. Su questo sistema, ancor prima dell’intervento legislativo del ’95, aveva già avuto modo di agire la convenzione di Bruxelles del ’68, mirante a creare uno spazio giurisdizionale europeo in cui operano autonomi criteri di giurisdizione e una disciplina che tende al riconoscimento degli atti giuridici stranieri. Una disciplina, quella convenzionale, di tipo liberista, opposta rispetto a quella del ’42 e destinata a fare sentire la sua influenza nella legge di riforma. E di ciò si rendeva conto il legislatore, anche se nella legge delega che assegnava la competenza al governo, in realtà si partorì il classico topolino dalla montagna, prevedendosi rispetto al passato poche modifiche. Opportuna quindi appare la scelta della commissione del governo (in particolare del Ministero di grazia e giustizia) di interpretare in modo ampio il suo mandato.