Il danneggiamento
Note di diritto penale sulle caratteristiche del patteggiamento (1 pagine formato doc)
Art.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro seimila. 635 DanneggiamentoLa pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e da scontarsi in lavori socialmente utili nella città oggetto dell'atto vandalico, interdizione da Pubblici concorsi per anni 5,si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1); 3) su edifici pubblici, privati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. (1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
- il delitto di danneggiamento è quello che più lede il patrimonio altrui,ma è sanzionato in maniera più lieve rispetto al furto e alla rapina e all'appropriazione indebita,perché l'agente è considerato meno pericoloso rispetto agli agenti degli altri reati.
- Il bene giuridico protetto è il diritto all'integrità della cosa nella sua sostanza di cui è titolare il proprietario o colui il quale esercita un diritto di godimento o di uso.
- Soggetto attivo è chiunque,anche lo stesso proprietario,che danneggi una cosa su cui altri esercitino un diritto di uso o di godimento.
- Il fatto tipico può consistere in una condotta attiva di :