Diritto penale militare

Visione d'insieme sul diritto penale militare, dall'origine dei codice, agli articoli più significativi, definizione di soggetti e reati. Comparazione e lettura delle norme alla luce della Costituzione (6 pagine formato doc)

Appunto di scorpion984
DIRITTO PENALE MILITARE DIRITTO PENALE MILITARE E' un ordinamento che si orienta su più testi di diritto positivo: alla Costituzione si aggiungono il codice penale comune e quello militare, a sua volta diviso in codice penale militare di pace e codice penale militare di guerra.
Articolo 103 comma 3 della Costituzione: “ I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.” E' espressamente prevista nella Carta fondamentale l'esistenza di giurisdizioni particolari e distinte dalle rimanenti, con funzioni specifiche rispetto alla situazione di fatto presente: la pace o la guerra. Si pongono in questo modo due limiti forti alla giurisdizione militare in tempo di pace, uno soggettivo e l'altro oggettivo: spetteranno a tale giurisdizione soltanto quelli commessi da appartenenti alle forze armate, purchè qualificati come reati militari.
Il limite opera anche nei confronti del legislatore nello stabilire chi o cosa sia militare: è una direttiva che fissa i confini ad una eventualità, ma che non obbliga l'autore della norma a dare vita a tale specifica categoria di reati e giurisdizioni. La discussione muove intorno a due filoni: Se il limite abbia riguardo a reati militari formalmente ma non sostanzialmente tali, incidendo con la qualificazione di essi ad una diversa attribuzione giurisdizionale, anche se oggettivamente non estranei all'ordinamento comune. Se invece debba influire a monte, condizionando l'attività del legislatore, unendo alla formalità della qualificazione anche il contenuto sostanziale del reato. (Un ipotesi di reati militari né formalmente né sostanzialmente tali, ne sancirebbe la netta estraneità a questa branca dell'ordinamento) Non avrebbe senso una giurisdizione specifica senza i corrispettivi reati (e quindi sprovvista formalmente di essi) né tanto meno con reati aventi lo stesso oggetto di quelli comuni (sostanzialmente ad essi corrispondenti). La definizione di ciò che è militare è data dall'articolo 52 della Costituzione: “la difesa della patria è sacro dovere del cittadino”. Sono richiamati in questa concezione i massimi valori, facendo divenire la difesa della patria un compito non di esclusiva appartenenza delle forze armate, ma spettante anche ai cittadini, contro qualsiasi atto, non solo bellico, mosso in opposizione allo Stato italiano. Muovendo dall'articolo 52 della Costituzione per Reato militare si può intendere l'offesa ad un bene giuridico che riguarda la patria ed i valori ad essa connessi, comprendendo nella sua ampiezza il concetto di militarità e dei beni correlati, siano essi funzionali o strumentali, come il patrimonio dell'amministrazione militare. Tali beni protetti in linea teorica devono essere comparati con valori-limite come quello per il quale le forze armate devono informarsi allo spirito democratico della Repubblica, facendone parte e