Bene giuridico

Appunti universitari sulle funzioni e tipi di bene giuridico (10 pagine formato doc)

Appunto di nausicaa5675
Continuiamo con l’analisi delle funzioni della categoria del bene giuridico nell’ambito dello studio del principio di offensività.
Abbiamo concluso la lezione precedente, precisando che il bene giuridico ha una funzione:
Politico-garantista;
Sistematica o classificatoria; 
Interpretativa e dogmatica;
Fermo restando che la funzione politico-garantista si identifica con la storia stessa di questo concetto, la funzione sistematica o classificatoria non è meno rilevante (ve ne accorgerete in particolare studiando la parte speciale del diritto penale).
Le legislazioni penali degli Stati moderni assumono, infatti, come criterio identificativo di una serie di incriminazioni omogenee proprio il parametro del bene giuridico.
Il bene giuridico diventa il criterio di classificazione delle varie tipologie delittuose.


Dal punto di vista sistematico l’individuazione del bene giuridico è a volte un fatto convenzionale, perché esiste tutta una tipologia di reati che possiamo definire plurioffensivi, nel senso fondamentale che la fattispecie criminosa per come è strutturata offende in realtà più beni giuridici, anche diversi rispetto a quello privilegiato dal legislatore storico.
Pensiamo all’art.
368 del c.p., la fattispecie di Calunnia:


“Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Questo è uno dei classici reati contro l’amministrazione della giustizia.