Compendio di diritto penale

Appunti ben strutturati (23 pagine formato pdf)

Appunto di punkrap90
GIUSEPPE LETO BARONE COMPENDIO DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE Edizione elettronica a cura di EvolutionBook Sommario: 1.
1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 2.1 2.2 4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 Il reato Definizione di reato e caratteristiche Ambito di applicazione della legge penale Teorie del reato Reato commissivo doloso Caratteri Circostanze di reato Delitto tentato Concorso di persone Reato commissivo colposo Caratteri Cooperazione colposa Il reato omissivo In Generale Responsabilità oggettiva In Generale Concorso di reati In generale Le sanzioni Premesse Commisurazione della pena Misure di sicurezza Sanzioni civili 20 22 23 23 19 17 15 13 14 7 10 11 12 3 5 5 2 1. Il reato 1.1 - Definizione di reato e caratteristiche Def.
Reato: "Fatto umano al quale l'ordinamento ricollega una sanzione penale" 1. 3 caratteristiche a) Materialità: vi deve essere un fatto esteriorizzato in qualche modo (non c'è materialità solo nel pensiero di un reato) b) Offensività: vi deve essere l'offesa ad un bene giuridico c) Colpevolezza rimprovero. Il bene giuridico è "l'interesse o quegli interessi idonei a realizzare scopi utili per il sistema sociale o per una sua parte" Le norme penali proteggono tali beni giuridici anche se talvolta non è agevole individuarli. I 2 principi dell'ordinamento penale sono: 1. SUSSIDIARIETA la pena deve essere l'extrema ratio (2 teorie dottrinali maggioritarie): A) il criterio è soddisfatto quando pena è indispensabile B) il criterio è soddisfatto anche solo quando è utile 2. MERITEVOLEZZA l'aggressione al bene giuridico deve essere intollerabile (più è importante il bene meno è 1 dell'autore, esigenza di muovergli un RUSCO E., FINDACA G. "Diritto penale parte generale", 98 Zanichelli ,Bologna 3 tollerabile la sua aggressione) Le norme penali sono ispirate alla Legalità, che viene soddisfatto con 4 principi 1. Riserva di Legge. Art.25 Cost: "nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE entrata in vigore prima della commissione; art.1 cp "Il fatto deve essere espressamente previsto come reato . e con le pene per esso stabilite". Si è discusso in dottrina se solo la legge (che per essere approvata tutela le minoranze, in parlamento) può introdurre reati, ma ormai si accettano anche altre fonti (es comunitarie) 2. Tassatività. Il fatto punito deve essere indicato in modo tassativo. 3. Irretroattività. Sancita dall'Art.2 cp.; in ogni caso vi sono delle deroghe a favore: es se la legge successiva è favorevole (in concreto) 4. Divieto di Analogia. Da distinguere dall'interpretazione (estensiva). L'interpretazione si distingue in autentica, ufficiale (eseguita dal Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni), Giudiziale e Dottrinale. I criteri per l'interpretazione sono dettati dal CC: connessione letterale delle parole e intenzione del legislatore. Purtroppo il codice non detta una gerarchia. Inoltre la dottrina aggiunge poi altri criteri: es criterio storico. 4 1.2 - Ambito di applicazione della legge penale: S