Elementi della fattispecie penale

Appunti universitari di elementi descrittivi e normativi (12 pagine formato doc)

Appunto di nausicaa5675
Proseguiamo con la nostra disamina delle tecniche di normazione penale. 
Avevamo individuato, lunedì scorso, una normazione per clausole generali, una normazione casistica ed una normazione sintetica.
Di quella per clausole generali e di quella casistica ci siamo già occupati, dobbiamo adesso capire che cosa si intenda per normazione sintetica e come siano composti, quale sia la natura dei singoli elementi costitutivi della fattispecie. 
Abbiamo detto genericamente, utilizzando quasi una tautologia, che abbiamo normazione sintetica ogni qualvolta il legislatore per descrivere un elemento della  fattispecie faccia ricorso a concetti di sintesi. Vedremo che la nozione di “concetti sintetici” riguarda, diciamo, nel 98% dei casi, i cc.dd.
elementi normativi di fattispecie; e qui entriamo, appunto, nell’analisi della struttura della fattispecie incriminatrice.


Gli elementi costitutivi della fattispecie penale si possono distinguere in due grandi categorie: abbiamo, da un lato, elementi descrittivi del tipo e dall’altro, il genus degli elementi normativi. 
Gli elementi descrittivi sono quelli che richiamano dati della realtà sensibile, pensiamo agli elementi naturalistici o numerici. Elemento numerico per eccellenza è quello di cui all’art. 416 c.p. , in materia di associazione per delinquere: la fattispecie incrimina il fatto di 3 o più persone che si associano per commettere delitti, il concetto è inequivocabile. L’art. 423 c.p., in materia di incendio, contiene pure un altro degli elementi descrittivi incontroversi, nessun dubbio interpretativo peraltro può porsi su un elemento descrittivo naturalistico come quello di incendio, per quanto a volte ci sia qualche dubbio sull’inquadramento sistematico della fattispecie in riferimento a quelli che parte della dottrina definisce “abbruciamenti”, cioè gli incendi abortiti (il termine “abbruciamento” è realmente orrendo, quindi io lo cito sempre tra virgolette). “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni”.


L’art.428 c.p. è anch’esso ricco di elementi descrittivi, perché si occupa delle fattispecie di naufragio, sommersione o disastro aviatorio (peraltro, curiosamente una volta agli esami  “naufragio” diventò “nubifragio”, che è difficile configurare in forma dolosa. Anche il nubifragio potrebbe essere un elemento descrittivo della fattispecie ove mai si scoprisse che può essere causato da forze umane).