Introduzione al diritto penale

Origine ed evoluzione del diritto penale moderno (3 pagine formato doc)

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Introduzione: origine ed evoluzione del diritto penale moderno Introduzione: origine ed evoluzione del diritto penale moderno Illuminismo settecentesco: razionalità punitiva tendente a bilanciare efficienza repressiva e garanzia dei diritti individuali.
Nell'ancien regime mancava una codificazione moderna e persisteva confusione tra crimine e peccato; nell'ambito delle sanzioni punitive troviamo coercizioni e pene corporali; il processo era dominato dal rigido modello inquisitorio. In seguito arrivò un giusnaturalismo laico per superare le dominanti concezioni teocratiche, proponendo un diritto naturale laico e terreno fondato sui principi della ragione. Il processo di modernizzazione del diritto penale è giunto a maturazione nell'ambito del pensiero illuministico; fine illuminista era razionalizzare il sistema penale, per renderlo uno strumento utile per prevenire effettivamente i reati, per combattere l'arbitrio giudiziario, per mitigare le pene.
Gli illuministi dimostrarono interesse per questioni di politica criminale e scienza di legislazione. La filosofia politico-giuridica dell'epoca si basava sul contrattualismo: le istituzioni statali traggono la loro legittimazione da un accordo tra privati, e sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti di ciascun cittadino; l'utilità sociale è il riflesso del maggior soddisfacimento dei diritti individuali. Fondamentale è il principio di legalità quale baluardo posto a garanzia della libertà individuale. Cesare Beccaria, illuminismo penale italiano (scrisse “Dei delitti e delle pene”), nota la stretta connessione tra la predeterminazione legale dei delitti e delle pene, la certezza del diritto e la salvaguardia delle aspettative individuali. Prevale la voglia di imbrigliare la discrezionalità dei giudici, mere “bocche della legge”. Voglia di mantenere distinte le sfere della morale e del diritto, e criterio di identificazione dei fatti punibili diventa il “danno sociale”, cioè meritano di essere punite solo le azioni che arrecano un concreto pregiudizio a diritti altrui. Sul piano sanzionatorio emergono due istanze: razionalizzare e umanizzare. Si bandisce il terrorismo punitivo, lo Stato può punire solo nei limiti in cui ciò sia necessario alla difesa della società dal crimine, perciò si punta ad una: mitigazione delle pene proporzione tra delitto e sanzione. Circa la situazione in Italia vediamo la riforma Leopoldina del 1786, introdotta nel Granducato di Toscana, che tradusse in realtà normativa i principi illuministici sopra citati, elencando una tipizzazione delle figure di reato e modificando la disciplina del processo eliminando la tortura. 1789 in Francia viene redatta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 1791, poi modificato nel 1795, codice penale rivoluzionario (sistema pene fisse per ogni reato). Tuttavia, le grandi riforme rivoluzionarie sono costrette a scendere a compromessi con le tenenze conservatrici che oppongono resistenza, reazione anti-il