Personalità della responsabilità penale
Appunti universitari sull'art. 27, c. 1 della Costituzione (12 pagine formato doc)
Completiamo la parte relativa alla interpretazione del principio di personalità della responsabilità penale.
Abbiamo visto come l'art. 27 comma 1 della Costituzione possa essere interpretato secondo tre diversi livelli di approfondimento:
• un livello minimale che intende la portata del principio per cui la responsabilità penale è personale in termini di mero divieto di responsabilità per fatto altrui;
• un'accezione intermedia che vede la personalità della responsabilità penale come divieto di responsabilità oggettiva;
• ed infine l'accezione più coerente con gli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale che vede nella personalità della responsabilità penale quello che oggi si chiama principio di colpevolezza.
Ci stavamo occupando dell'art. 27, I comma della Costituzione in termini di divieto di responsabilità oggettiva: questa accezione richiede appunto un collegamento personale tra fatto ed autore, in un ambito che certamente spazia tra il dolo e la colpa. Purtroppo un problema tutt'altro che trascurabile è quello di verificare la compatibilità di un principio inteso come mero divieto di responsabilità oggettiva, con le numerosissime ipotesi di responsabilità oggettiva ancora oggi presenti nel codice Rocco, perchè nel codice Rocco la responsabilità oggettiva è tutt'altro che eccezionale; essa risulta addirittura presente a livelli diversi come criterio d'imputazione comunque personale del fatto all'autore, sia nel terzo comma dell'art. 42 attraverso il riferimento ai casi in cui l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione, sia nell'art 43 c.p. con riferimento ai casi di delitto preterintenzionale di responsabilità preterintenzionale che addirittura nelle intenzioni del legislatore del '30 doveva essere un canone di ascrizione della responsabilità di gravità intermedia tra dolo e colpa.
Basta già una interpretazione dell'art 27, comma 1 della Costituzione come divieto di responsabilità oggettiva, per fare capire come la giurisprudenza costituzionale negli ultimi, ormai possiamo dire 50 anni, si sia mossa nel senso di fornire una interpretazione progressivamente evolutiva o correttiva quanto meno delle ipotesi residue di versari in re illicita ancora oggi presenti nella parte generale ed anche in alcune ipotesi della parte speciale del nostro codice penale.