L'impresa

Sintesi del manuale di diritto privato di Trimarchi, con tutti i concetti e le definizioni fondamentali per un primo approccio all'argomento (25 pagine formato doc)

Appunto di flyinadream
IMPRESA

A) INIZIATIVA ECONOMICA

Art. 41 Cost. - L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata presuppone il convincimento che questa, pur guidata dalla ricerca del profitto privato, possa contribuire a realizzare risultati economici di utilità generale, oltre che ad assicurare pluralismo economico idoneo al mantenimento delle libertà civili e politiche

I limiti della legge all'esercizio dell'impresa hanno carattere generale e sono fondati su una valutazione tipica di atti e attività, in correlazione con le esigenze strutturali del sistema economico, secondo la valutazione che ne dà il legislatore.

B) L'IMPRENDITORE

Art. 2082 c.c. - IMPRENDITORE. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Per meglio comprendere tale definizione è necessario analizzarla separatamente.
È imprenditore chi esercita:

  • Un'ATTIVITA'. Cioè una serie di atti coordinati tra loro;
  • ECONOMICA. L'attività ha come scopo la produzione o lo scambio di beni e servizi;
  • ORGANIZZATA. Ovvero vi è una coordinazione tra capitale e il lavoro svolto dall'imprenditore per la sua attività;
  • PROFESSIONALE. Tale attività è quindi svolta in modo coordinato, sistematico, quindi abituale e non occasionale. Non è tuttavia necessaria la continuità (ex. Attività stagionali);
  • AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI. Si configura come attività economico.
Tuttavia inizialmente il legislatore nulla aveva disposto relativamente al fine ultimo dell'impresa, ossia non ha stabilito se per aversi impresa è necessario che l'attività sia a scopo di lucro. Tale problematica è stata da egli stesso risolta mediante d.lgs. n°155/2006 con il quale è prevista l'IMPRESA SOCIALE (organizzazione privata senza scopo di lucro che svolge un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generali).