Successioni ereditarie, successione di morte e successione legittima

Riassunto di diritto sui tipi di successione: successione ereditaria, successione di morte e successione legittima (16 pagine formato doc)

Appunto di flyinadream

SUCCESSIONI EREDITARIE, SUCCESSIONE DI MORTE E SUCCESSIONE LEGITTIMA

La successione.

A) Le successioni mortis causa
. Con la morte della persona non viene meno solo la persona fisica, ma vengono meno anche i rapporti giuridici che facevano capo ad essa, questo perché la morte provoca la fine della capacità giuridica e sorge il problema circa la sorte dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto. Tale considerazione appare tuttavia intollerabile per il grande pregiudizio che comporta, per questa ragione si è stabilità il diritto successorio.
I rapporti giuridici che facevano capo al defunto dovranno essere imputati ai suoi parenti più stretti, o meglio, ai membri della sua famiglia, nel rispetto del senso comune che vede l’affetto familiare rivolto principalmente a coniuge e ai figli, poi a genitori, fratelli e così di seguito. Questi soggetti saranno, se vorranno, eredi del defunto e ne continueranno la personalità, sostituendosi come titolari nelle posizioni giuridiche del deceduto stesso.

Le successioni, riassunto di diritto privato


SUCCESSIONI EREDITARIE

La successione può essere di due tipi:
•    SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE.

Viene determinato l’erede, ossia colui il quale subentra in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della morte (art. 456 ss c.c.).
•    SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE. Viene determinato il legato, colui il quale subentra in uno o più specifici rapporti facenti capo al de cuius (art. 649 ss c.c.).
Patti successori. Sono le convenzioni stipulate tra due o più soggetti con cui si dispone della propria successione, o i patti con cui un futuro erede o legatario dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.
Si tratta quindi di convenzioni in base alle quali si dispone di diritti derivanti da future successioni.

Riassunto sulle successioni


SUCCESSIONE DI MORTE

Art. 458 c.c. – DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.
I patti successori possono essere di tre categorie:
•    ISTITUTIVI. Quando per contratto ci si impegna a disporre del proprio patrimonio dopo la morte a favore di una determinata persona.
•    DISPOSITIVI. Quando si dispone di diritti che possono pervenire al soggetto da una futura successione.
•    RINUNCIATIVI. Quando si rinuncia a successioni non ancora aperte.
Le donazioni mortis causa sono nulle in quanto equiparate ai patti successori, mentre sono valide quelle inter vivos anche se sottoposte a condizione risolutiva.

Le successioni nel diritto privato: tipologie


SUCCESSIONE LEGITTIMA

Patti di famiglia. Art. 768 bis c.c. – NOZIONE. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in  parte le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Il patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall’altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce l’azienda a uno o più discendenti, senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la sua morte, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizioni testamentarie. La quota altrui di partecipazione all’eredità viene suddivisa tra denaro e altri beni immobili e poi liquidata all’apertura della successione (in caso contrario patto impugnabile nel termine di un anno).