Cessazione della persona fisica
breve appunto su cosa prevede la legge su una persona di cui non si ha la certezza della morte (2 pagine formato doc)
Cessazione della persona fisica Cessazione della persona fisica Ogni essere umano ha una vita limitata.
Così come con la nascita si acquista la capacità giuridica, con la cessazione della persona fisica, in termini più comuni morte, si ha l'effetto inverso: l'estinzione della capacità giuridica. Tuttavia con la morte sussistono ancora dei diritti, principalmente patrimoniali. La prima cosa da fare in questi casi è stabilire chi è morto per primo, perché gli eredi di colui che è morto successivamente hanno interesse ha dimostrare che il proprio parente ha ereditato, totalmente o in parte, i diritti del parente deceduto prima e li ha trasmessi hai suoi ereditieri. Se non risulta possibile stabilire chi è deceduto per primo si applica l'articolo 4 del codice civile: “quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.” Questo articolo è detto presunzione di commorienza. La commorienza si riferisce alla morte di più persone. Si dice presunzione perché questa norma può essere “scavalcata”: infatti se uno dei parenti riesce a dimostrare l'ordine di morte dei parenti questa norma viene meno. Per far ciò bisogna portare davanti al giudice prove certe. Tutto quanto detto sin da ora parte da una premessa, che non sempre si verifica: l'esistenza di un cadavere su cui effettuare accertamenti. Se il cadavere non viene ritrovato non si pone il “quando” della morte, ma il “se”. Come deve regolarsi il diritto in ipotesi di questo genere? Il diritto cerca di plasmare le sue regole sulla realtà naturale. Ciò non sempre è possibile perché sono gli stessi mezzi conoscitivi alcune volte difettano. Il diritto deve far corrispondere effetti giuridici nell'arco di tempo di una vita umana. In questo caso il diritto pone tre livelli: la scomparsa, l'assenza e la morte presunta. L'ordinamento giuridico si preoccupa in primo luogo della conservazione del patrimonio di una persona scomparsa. Una persona è definita scomparsa se sussistono queste due condizioni: allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza; mancanza di notizie ( s'ignora cioè, se sia in vita e dove sia la persona di cui si tratta. Se sussistono queste due condizioni l'articolo 48, 1°comma, del codice civile afferma: “Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o della sua ultima residenza, su istanza degli interessati o presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. …” Questa è una misura provvisoria