I Singoli Contratti
Note molto dettagliate di diritto privato sulle caratteristiche dei contratti di vendita, locazione, donazione (12 pagine formato doc)
Diritto
Privato - I Singoli Contratti - La Vendita
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (bene mobile o immobile) e di altri diritti verso il corrisLa vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (bene mobile o immobile) e di altri diritti verso il corrispettivo di un prezzo. La conclusione del contratto non richiede forme particolari, eccetto la necessità della forma scritta nei casi di vendita di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, di diritti immobiliari reali e di eredità.pettivo di un prezzo. La conclusione del contratto non richiede forme particolari, eccetto la necessità della forma scritta nei casi di vendita di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, di diritti immobiliari reali e di eredità.
Detto ciò possiamo distinguere due tipi di vendita :
Vendita con effetto reale immediato : si ha quando il trasferimento della proprietà dell'oggetto venduto si verifica alla conclusione del contratto. Ciò presuppone che tale condizione di vendita sia stabilita mediante un accordo tra le parti e che l'oggetto della vendita esista attualmente nel patrimonio del venditore.
Vendita obbligatoria : si ha quando gli effetti della vendita non sono immediati, ma appunto obbligatori. Tale ipotesi è frequente nella:
-Vendita di cose determinate nel genere;
-Vendita alternativa : il trasferimento si verifica al momento della scelta;
-Vendita di cosa futura : occorre che la cosa venga ad esistenza;
-Vendita di cosa altrui : occorre che la cosa venga procurata dal venditore;
-Vendita sottoposta a termine o condizione.
1- Obbligazioni del compratore e del venditore
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (bene mobile o immobile) e di altri diritti verso il corrisLa vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (bene mobile o immobile) e di altri diritti verso il corrispettivo di un prezzo. La conclusione del contratto non richiede forme particolari, eccetto la necessità della forma scritta nei casi di vendita di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, di diritti immobiliari reali e di eredità.pettivo di un prezzo. La conclusione del contratto non richiede forme particolari, eccetto la necessità della forma scritta nei casi di vendita di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, di diritti immobiliari reali e di eredità.
Detto ciò possiamo distinguere due tipi di vendita :
Vendita con effetto reale immediato : si ha quando il trasferimento della proprietà dell'oggetto venduto si verifica alla conclusione del contratto. Ciò presuppone che tale condizione di vendita sia stabilita mediante un accordo tra le parti e che l'oggetto della vendita esista attualmente nel patrimonio del venditore.
Vendita obbligatoria : si ha quando gli effetti della vendita non sono immediati, ma appunto obbligatori. Tale ipotesi è frequente nella:
-Vendita di cose determinate nel genere;
-Vendita alternativa : il trasferimento si verifica al momento della scelta;
-Vendita di cosa futura : occorre che la cosa venga ad esistenza;
-Vendita di cosa altrui : occorre che la cosa venga procurata dal venditore;
-Vendita sottoposta a termine o condizione.
1- Obbligazioni del compratore e del venditore