Negozio giuridico

Spiegazione dettagliata delle modalità del negozio giuridico (17 pagine formato doc)

Appunto di pilar19841
I negozi giuridici fanno parte della categoria di atti volontari e leciti, e sono manifestazioni di volontà rivolte a uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modifica o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.


Il negozio giuridico è il mezzo più idoneo per attuare nel diritto privato l'autonomia dei soggetti, esplicando la propria personalità per regolare i propri interessi. E' proprio attraverso questo strumento che il diritto tende a raggiungere l'autoregolamento degli interessi dei singoli. Difatti i presupposti per operare nel mondo del diritto sono la capacità giuridica e di agire, per cui ad esempio al proprietario, capace di contrattare, di fare procura, di fare testamento, viene riconosciuta la possibilità di alienare i beni, di farsi rappresentare, di disporre mortis causa, proprio attraverso questo strumento che è il negozio, che appone delle modifiche ai rapporti giuridici esistenti.


Importante è poi il potere di disposizione, che si riferisce alla destinazione del diritto, rappresenta l'aspetto dinamico. Non costituisce un potere autonomo, perché rientra nel contenuto dei diritti sui beni, è l'estrinsecazione di potestà giuridica sull'oggetto di un diritto, può derivare dal riconoscimento di un diritto altrui oppure essere riconosciuto per mezzo di mortis causa dal testamento.

In realtà non esiste il negozio giuridico, ma esistono diversi negozi, per cui si tratta di un concetto astratto elaborato dalla dottrina, che ha raggruppato istituti diversi, ma comparabili, poiché si tratta di atti che corrispondono a manifestazioni di volontà diretta a produrre effetti giuridici. Il Codice non ne parla, dato l'orientamento più pratico che dottrinale e quindi più vicino al modello francese che a quello tedesco. Per questo la vigente codificazione non conosce espressamente la figura del negozia, ma tratta dei diversi tipi di negozi, specie i contratti in generale, così come la tendenza moderna della dottrina. Eppure anche fuori del diritto delle obbligazioni si hanno negozi a cui si applicano le norme desunte dal diritto patrimoniale, come l'art.144, con cui i coniugi stabiliscono le regole della loro convivenza, il riconoscimento dei figli naturali o il testamento.