Codice civile e legge ordinaria

Appunti della lezione tenuta il 07/03/07 sulle leggi ordinarie (2 pagine formato doc)

Appunto di klonoajp
Sappiamo che, l’ordinamento è un sistema in divenire, e quindi le norme costituzionali possono anche essere modificate, ma solo attraverso un particolare procedimento (quindi non da un qualsiasi tipo di fonte, ma solo da norme poste da una fonte di tipo costituzionale, ossia leggi costituzionali).
Bisogna puntualizzare (art. 139) che la forma repubblicana (dove per forma repubblicana si intende non solo l’aspetto istituzionale, ossia che l’Italia è un paese fondato sul lavoro, ma tutti quei principi fondamentali, che delineano i criteri guida del sistema) è sottratta a tale procedimento di revisione. Quindi, le leggi costituzionali, comunque possono essere modificate, ma con un procedimento aggravato: possono essere emanate nuove norme, che si affiancano alle precedenti, oppure possono essere modificate quelle che già esistono, ma sempre in conformità alla disciplina dell’art.
138, con un procedimento più complesso. Inoltre ci sono alcune disposizioni che esprimono dei principi che hanno una forza tale da non poter essere modificati neppure con quel procedimento.