Nullità, annullabilità e rescissione del contratto
appunti di diritto privato su tutte le fattispecie di cessazione degli effetti del contratto, tra cui nullità, annullabilità e i vizi del consenso. La nullità, annullabilità e rescissione del contratto (7 pagine formato pdf)
NULLITA', ANNULLABILITA' E RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Appunti di Diritto Privato.
Invalidità, annullabilità e vizi del consensoL'invalidità è un concetto introdotto dalla dottrina, in quanto non specificato dal Codice il quale descrive unicamente i concetti di nullità e annullabilità.
Nel particolare, un contratto si dice invalido quando è difforme dallo schema legale e al momento della sua conclusione presenta uno o più difetti gravi che riguardano la struttura del contratto, il quale non potrà produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere; quando invece il contratto
è completamente irriconducibile allo schema legale allora di parla di inesistenza. L'invalidità del contratto può essere ricondotta a Nullità, Annullabilità e Rescissione. Si chiama contratto annullabile un contratto che produce effetti fino a quando non viene pronunciata la sentenza di annullamento del contratto stesso.
Invalidità del contratto nel diritto privato: appunti dettagliati
NULLITA' ED ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
Possono presentarsi principalmente 3 cause di annullabilità:
· Art. 1425 – Incapacità legale di una delle parti. Quando, quindi, una delle parti non era in grado di contrarre;
· Art. 428 – Incapacità naturale di uno dei contraenti;
· Art. 1427 – Se un contraente nella stipula del contratto è stato indotto in un vizio del consenso (errore, dolo, violenza) al fine di concludere il contratto stesso.
Queste 3 norme pongono le basi alla disciplina dell'annullabilità dei contratti.
È fondamentale sottolineare ulteriori aspetti riguardo l'annullabilità regolati da apposite norme:
· Art. 1442 - l'annullabilità si prescrive in 5 anni, a seguito della scoperta di una delle cause;
· Art. 1441 - l'annullamento può essere chiesto solo dalla parte il cui interesse è stabilito dalla legge, tuttavia in caso di interdizione del soggetto contraente, l'annullamento può essere chiesto da chiunque ne abbia interesse (II comma);
· Art. 1444 – Convalida – un contratto annullabile “viziato” può essere sanato tramite un negozio unilaterale recettizio apposito (convalida), proveniente dal soggetto che avrebbe potuto chiedere l'annullamento;
· Art. 1445 – Opponibilità ai terzi – se l'annullamento dipende da incapacità legale del contraente, la sentenza di annullamento è sempre opponibile ai terzi, in quanto non si fa distinzione tra buona e malafede poiché il terzo sarebbe dovuto essere “diligente” nello stabilire la capacità legale della controparte; quando invece l'annullamento dipende da motivi diversi dell'incapacità legale allora è opponibile ai terzi solo nei casi di malafede e contratti a titolo gratuito, nel caso invece si provi la buona fede o si tratti di contratti a titolo oneroso allora la sentenza di annullabilità non è opponibile ai terzi.
Invalidità del contratto: nullità, annullabilità e rescissione
NULLITA' ANNULLABILITA' INEFFICACIA
I vizi del consenso che portano il contratto all'annullabilità sono errore, dolo e violenza. Nello specifico, la legge impone che il consenso utile alla conclusione di un contratto dato con “errore”, “dolo” o “violenza” porta all'annullabilità del contratto. L'errore (art. 1428) del consenso dato per la conclusione del contratto, per portare alla annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile.
Nullità e annullabilità del contratto, appunti
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