I limiti dell'autonomia contrattuale
In questi appunti vengono spiegati i limiti dell'autonomia contrattuale: ipotesi di obbligo a contrarre e l'inserzione automatica di clausole. Inoltre, integrati con le condizioni generali di contratto, che sono una seconda "eccezione" al modello liberale dell'autonomia privata (2 pagine formato doc)
I LIMITI ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
I limiti sono:
1)Le ipotesi di obbligo di contrarre: una prima disposizione è contenuta nell’art.
2597 c.c., alla stregua del quale chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale ha l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni oggetto dell’impresa e di osservare la parità di trattamento. La norma va collegata con l’art. 1678.
Lo strumento dell’obbligo di contrarre incide sul momento della costituzione del rapporto contrattuale. Esso va inteso non come mero dovere, ma come un vero e proprio obbligo in capo al soggetto che richiede la prestazione.
Il rifiuto di contrarre è suscettibile di un giudizio legittimità o illegittimità, a seconda della valutazione che risulta possibile fare del comportamento del monopolista: se egli ha adempiuto a tutti i suoi doveri però l’impossibilità non gli è imputabile(nel primo caso). In caso contrario il rifiuto è illegittimo e la controparte può azionare i mezzi di tutela all’art. 2932 o il tradizionale rimedio risarcitorio.
2)L’inserzione automatica di clausole: l’art. 1339 c.c. afferma che “le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Nelle ipotesi in cui pattuizioni private siano in contrasto con norme imperative, avviene la sostituzione della clausola con la clausola legale. Il contratto contenente clausole contrarie alla legge subisce un’operazione ortopedica: esso rimane valido, nonostante la contrarietà a norme imperative, ma amputato delle clausole contrarie e rettificato attraverso l’inserzione automatica di quelle legali.
L’art. 1339 si affianca all’art. 1419, II° c. relativo alla nullità parziale. Questa regola è opposta alla precedente: in via tipica la nullità che colpisce singole clausole si estende all’intero contratto, se risulta che l’intento delle parti è stato determinato dalle clausole di nullità; viceversa, quando il contratto contiene una clausola nulla per contrasto con le norme di cui si parla all’art. 1339, la nullità della singola clausola non si estende all’intero contratto.