Regioni ed enti territoriali
Appunto inviato da animat92
Appunti sull'evoluzione dell'ordinamento italiano; differenza tra ordinamento federale e assetto federale; le regioni a statuto ordinario; lo statuto; art. 117 e materie di competenza statale, concorrente, residuale; enti locali territoriali; province; comuni; città metropolitane; comunità montane e isolane; principi dell'amministrazione e imposizione fiscale; controllo statale su regioni e comuni; regioni a statuto speciale (3 pagine formato docx)
Con la costituzione del 1948 si è provveduto a dividere l’Italia in regioni.
Il principio autonomistico afferma quindi che l’Italia è una e indivisibile e che si impegna nella promozione delle autonomie locali. Questo importa perché significa che l’Italia è divisa in regioni e non che l’unione delle regioni ha formato l’Italia: si tratta del modello di stato regionale importato sulla scorta dell’esempio spagnolo e per il quale non si può evidentemente parlare di ordinamento federale, ma al massimo di ‘assetto federale’. Questo perché le regioni sono enti derivati e non enti originari.
Lo statuto è l’atto fondamentale della regione e ne contiene le norme di funzionamento in merito alla tipologia del governo, i procedimenti referendari ed elettorali nonché i principi cardine: si parla in questo senso di contenuto essenziale. Può capitare che nello statuto siano previsti addizionali principi, che, come stabilito dalla Corte Costituzionale se eccedenti le competenze usualmente demandate alla regione sono da ritenersi come ‘mere comunicazioni di valori fondanti quel territorio’.
La costituzione con riferimento al governo, sancisce che il sistema elettorale è competenza interna della regione con la garanzia che il Presidente sia eletto con suffragio universale diretto (modello standard). È possibile prevedere però altri casi, in cui il Presidente sia eletto dal Consiglio, ed è il caso del modello in deroga.
Mente in passato si stabilivano le materie di competenza regionale, calcolando per differenza quelle dello stato, fermo restando che per talune materie era previsto il veto da parte dello stato sugli atti regionali, oggi si è assistito ad un’inversione di competenze. L’articolo 117 oggi determina gruppi di materie, tra cui materie di competenza esclusiva dello stato, materie di competenza concorrente e materie di competenza residuale.
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