Lo scioglimento o risoluzione del contratto: significato
La risoluzione del contratto, significato delle diverse tipologie di scioglimento: risoluzione del contratto per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la risoluzione per eccessiva onerosità e la transazione (3 pagine formato doc)
LO SCIOGLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: SIGNIFICATO
Lo scioglimento del contratto.
Art. 1372: “il contratto ha forza di legge fra le parti…. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.Si parla di scioglimento o risoluzione del contratto quando gli effetti del contratto vengono a cessare per cause che non riguardano il titolo ma che ineriscono allo svolgimento del rapporto contrattuale.
Lo scioglimento del contratto può derivare, anzitutto, dalla stessa volontà delle parti. Il mutuo consenso previsto dall’art. 1372 altro non è che un successivo accordo delle parti di sciogliere il contratto.
Il contratto può contenere delle clausole che ne prevedono lo scioglimento, come la condizione risolutiva e la clausola risolutiva espressa.
Stessa funzione ha, nei contratti di durata, la clausola che prevede il recesso di una delle parti: e casi di “scioglimento” previsti dalla legge sono tutti quelli in cui è previsto un potere di recesso, revoca o rinuncia.
La risoluzione del contratto per inadempimento: spiegazione
RECESSO DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto (art. 1453 e ss.)è un modo di scioglimento che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive nei quali può verificarsi un difetto funzionale del sinallagma (reciprocità delle prestazioni). Sono i casi di :
a) Inadempimento di una parte;
b) Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per cause non imputabili al debitore;
c) Per eccessiva onerosità di una prestazione rispetto all’altra.
La risoluzione ha effetto retroattivo ma è in opponibile ai terzi e quindi non pregiudica i diritti da loro acquistati; l’effetto retroattivo riguarda solo le parti.
Invalidità e risoluzione del contratto: riassunto
RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Risoluzione per inadempimento. Quando una parte è inadempiente, l’altra può “a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” (art. 1453).
MA---> “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”: per la risoluzione si richiede che il rapporto sinallagmatico sia seriamente compromesso.
La scelta della risoluzione è irreversibile.
La risoluzione opera di diritto in due casi:
1) Le parti poi possono prevedere espressamente che l’inadempimento di una o più obbligazione sia causa di risoluzione (clausola risolutiva espressa).
2) L’interesse ad ottenere l’adempimento si ritiene venuto meno quando per la prestazione di una delle parti fosse fissato un termine che dovesse considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra (consegna abito da sposa; allestimento di un palco per lo spettacolo). Il carattere essenziale del termine dipende dalla natura del contratto e non può essere pronunciato espressamente. Se la parte inadempiente è interessata all’adempimento del contratto (il negozio di vestiti da sposa vuole farti pagare nonostante non ti abbia consegnato l’abito il giorno del matrimonio) deve darne notizia entro 3 giorni altrimenti il contratto si intende risoluto di diritto.