Diritto di difesa - Diritto al contraddittorio
Principio del contraddittorio, con le sue varie connotazioni e successive modiche normative (5 pagine formato doc)
Il
contraddittorio è un principio fondamentale per ogni processo, per il quale non
è possibile emettere alcun provvedimento nei confronti di una parte se questa
non è messa in condizione di partecipare al processo.
Due premesse:
- il contraddittorio è un'esigenza, un valore da rispettare non solo nell'ambito del processo, ma è un principio generale dell'ordinamento.
- la sua necessità è sancita anche dall'ART. 111 COST. comma 2.
APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (Clicca qui >>)
Il contraddittorio assume varie connotazioni:
1. Diritto a conoscere e partecipare al processo;
2. Diritto di replica;
3. Valore da rispettare nel rapporto tra giudice e parti.
DISPENSA DI DIRITTO PROCESSUALE (Clicca qui >>)
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: L'AZIONE (Clicca qui >>)
Il legislatore non potrebbe mai prevedere la possibilità del giudice di emanare un provvedimento senza contraddittorio? Il dubbio nasce se si guarda alla norma ART. 101 C.P.C. che disciplina proprio il contraddittorio. L' ART.101 è correlato con il principio dell'uguaglianza ed il diritto di difesa: il contraddittorio deve realizzarsi durante tutto lo svolgimento dl processo e la sua violazione comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha determinato la violazione e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.
Due premesse:
- il contraddittorio è un'esigenza, un valore da rispettare non solo nell'ambito del processo, ma è un principio generale dell'ordinamento.
- la sua necessità è sancita anche dall'ART. 111 COST. comma 2.
APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (Clicca qui >>)
Il contraddittorio assume varie connotazioni:
1. Diritto a conoscere e partecipare al processo;
2. Diritto di replica;
3. Valore da rispettare nel rapporto tra giudice e parti.
DISPENSA DI DIRITTO PROCESSUALE (Clicca qui >>)
- DIRITTO A CONOSCERE E PARTECIPARE AL PROCESSO:
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: L'AZIONE (Clicca qui >>)
Il legislatore non potrebbe mai prevedere la possibilità del giudice di emanare un provvedimento senza contraddittorio? Il dubbio nasce se si guarda alla norma ART. 101 C.P.C. che disciplina proprio il contraddittorio. L' ART.101 è correlato con il principio dell'uguaglianza ed il diritto di difesa: il contraddittorio deve realizzarsi durante tutto lo svolgimento dl processo e la sua violazione comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha determinato la violazione e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.