Il processo oggettivamente cumulato
Descrizione del cumulo processuale: il processo oggettivamente cumulato (5 pagine formato doc)
Il processo cumulato,
regolato dall'art.
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IL PROCESSO OGGETTIVAMENTE CUMULATO
L'art. 40 c.p.c., il cui scopo è quello di favorire le cause simultanee, disciplina il fenomeno della connessione quando più cause connesse pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi. Questo articolo è in funzione del principio di economia processuale, per evitare la presenza di diversi giudicati.
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Se queste cause vengono congiuntamente proposte, tale norma non si applica per evitare problemi di competenza. Nel caso in cui, invece, diversi processi pendano davanti allo stesso ufficio giudiziario, verrà eseguita la riunione ai sensi del 274 c.p.c.. Le condizioni affinché si possa realizzare il simultaneus processus (ovvero la connessione tra cause) sono sancite al comma 2 dell'art. 40 c.p.c.; innanzitutto la questione deve essere eccepita (rilevata) dalle parti o dal giudice non oltre la prima udienza. Inoltre, tra le due cause connesse non vi deve essere una differenza temporale eccessiva (per esempio, è meglio evitare la riunione se una delle cause si trova in fase avanzata di istruzione: in tal caso, il simultaneus processus finirebbe per essere addirittura controproducente.
31 e ss. c.p.c., (che si contrappone al processo semplice)
può essere soggettivamente cumulato, quando allo stesso partecipano più
parti, oppure oggettivamente cumulato, quando sussistono più azioni
sostanziali all'interno del medesimo processo. APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (Clicca qui >>)
IL PROCESSO OGGETTIVAMENTE CUMULATO
L'art. 40 c.p.c., il cui scopo è quello di favorire le cause simultanee, disciplina il fenomeno della connessione quando più cause connesse pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi. Questo articolo è in funzione del principio di economia processuale, per evitare la presenza di diversi giudicati.
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: L'AZIONE (Clicca qui >>)
Se queste cause vengono congiuntamente proposte, tale norma non si applica per evitare problemi di competenza. Nel caso in cui, invece, diversi processi pendano davanti allo stesso ufficio giudiziario, verrà eseguita la riunione ai sensi del 274 c.p.c.. Le condizioni affinché si possa realizzare il simultaneus processus (ovvero la connessione tra cause) sono sancite al comma 2 dell'art. 40 c.p.c.; innanzitutto la questione deve essere eccepita (rilevata) dalle parti o dal giudice non oltre la prima udienza. Inoltre, tra le due cause connesse non vi deve essere una differenza temporale eccessiva (per esempio, è meglio evitare la riunione se una delle cause si trova in fase avanzata di istruzione: in tal caso, il simultaneus processus finirebbe per essere addirittura controproducente.