La rimessione della causa

La rimessione della causa al collegio o in decisione; modalità della rimessione totale; la rimessione parziale della causa al collegio; cause riservate alla decisione collegiale; il procedimento c/o tribunale in composizione monocratica; rapporti tra collegio e giudice monocratico. (4 pagine formato doc)

Appunto di clarinettemal
A seguito della L.
353/1990 e del D.Lgs. 51/1998, di vera e propria remissione al collegio si può ora parlare solo con riguardo alle cause elencate nel nuovo art. 50 bis del codice di rito, riguardante le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

L'ORDINANZA DI RIMESSIONE DEL GIUDICE A QUO (Clicca qui >>)


Per le altre cause, ossia quelle attribuite al tribunale in composizione monocratica, la rimessione in decisione avviene nell’ambito del medesimo organo che si è occupato della trattazione (i.e. il giudice istruttore) che assume funzioni decisorie di giudice unico.

PROCEDIMENTI DI CONNESSIONE, RIUNIONE, SEPARAZIONE, ASTENSIONE, RICUSAZIONE E RIMESSIONE (Clicca qui >>)

I due provvedimenti legislativi di cui sopra non hanno apportato cambiamenti alla terminologia, pertanto bisogna tener presente che per “rimessione al collegio” si intende talora (ossia nelle cause da decidersi dal tribunale in composizione collegiale) come effettiva rimessione al collegio e talora (ossia nelle cause da decidersi dal tribunale in composizione monocratica) come semplice rimessione (o riserva) in decisione.

IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (Clicca qui >>)


Ciò premesso, va rilevato che quando la rimessione avviene effettivamente nei confronti del collegio, si verifica un trasferimento della causa stessa dal giudice istruttore al collegio, col passaggio dei relativi poteri dall’uno all’altro organo..