Gerarchia delle fonti del diritto

Gerarchia delle fonti del diritto: le fonti di produzione e le fonti di cognizione, le fonti-atto e fonti-fatto; tipicità delle fonti atto; le consuetudini (9 pagine formato doc)

Appunto di livornese

GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti di produzione.

Si dice fonte del diritto qualsiasi atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso. È, in pratica, lo stesso ordinamento giuridico a indicare in che modo si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico stesso.
L’istituzione dell’ordinamento giuridico è un problema che varia a seconda delle condizioni storiche. Gli ordinamenti primitivi si sono formati, molto probabilmente, attraverso una lenta evoluzione di tradizioni e usi, cioè da un diritto consuetudinario, dovuto alla volontà di un determinato soggetto la cui comunità ha riconosciuto poteri normativi.

Quali sono le fonti del diritto: riassunto


GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO: SCHEMA

Gli ordinamenti moderni, invece, si costituiscono attraverso un processo costituente, in pratica, è la stessa Costituzione a indicare gli atti che possono produrre il diritto.

Tali atti sono le fonti. In un ordinamento gerarchico, come quello italiano, basta che la Costituizone indichi le fonti ad essa immediatamente inferiori, o fonti primarie (leggi ed atti ad esse equiparati) poiché, saranno le fonti primarie a regolare le fonti ancora inferiori o fonti secondarie. Le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate ad innovare l’ordinamento stesso, si chiamano norme di riconoscimento.

Le fonti del diritto: riassunto


FONTI PRIMARIE DEL DIRITTO

Le fonti di cognizione. Le fonti di cognizione non sono altro che strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione. Le fonti di cognizione, in Italia, vengono distinte in fonti ufficiali e fonti private. La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale seguita dai Bollettini ufficiali delle Regioni e dalla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.
L’ufficialità delle fonti di cognizione è di grande importanza poiché, il testo pubblicato in esse è quello che “entra in vigore”,  cioè è quello che diviene obbligatorio per tutti. Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale perché i cittadini e gli organi preposti  all’applicazione del diritto li possano conoscere. Tali atti, infatti, non entrano in vigore immediatamente ma, di regola e salvo deroghe, soltanto dopo la vacatio legis, un periodo di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Trascorso tale termine il nuovo atto è pienamente obbligatorio e vige la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla.
Le fonti non ufficiali spossono essere fornite da soggetti pubblici o privati. Esse di regola pubblicano notizie che non hano valore legale e, sono solo strumenti più o meno utili alla conoscenza delle norme in vigore, la loro pubblicazione, in pratica, non incide sull’efficacia delle norme.

Le fonti del diritto: riassunto e spiegazione


QUAL E' GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Fonti Atto e Fonti Fatto.
Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:
•    Fonti atto (o atti normativi);
•    Fonti fatto (o fatti normativi).
Le fonti atto sono parte degli atti giuridici, che potremmo definire come “comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a effetti giuridici”. Gli atti normativi hanno due caratteristiche specifiche.