Le fonti comunitarie: cosa sono e quali sono
Cosa sono e quali sono le fonti comunitarie? Riassunto di diritto pubblico sulle fonti comunitarie (4 pagine formato doc)
LE FONTI COMUNITARIE
Le fonti comunitarie.
Il sistema delle fonti comunitarie. Come la Comunità Europea è un’istituzione complessa, anche il sistema delle fonti che formano l’ordinamento giuridico comunitario non è semplice da disegnare. La distinzione fondamentale da cui cominciare è quella tra diritto convenzionale e diritto derivato.Per diritto convenzionale si intendono i trattati con cui la Comunità europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata.
Nel trattato CE sono disciplinati gli organi della Comunità e i loro poteri: tali poteri vengono espressi mediante degli atti normativi che costituiscono il diritto derivato.
I trattati della Comunità sono una fonte gerarchicamente sovraordinata al diritto derivato e, esiste un apposito organo di tipo giurisdizionale, la Corte di giustizia della Comunità Europea che è stata istituita per garantire questa prevalenza gerarchica. La Corte di giustizia ha, più precisamente, giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda l’interpretazione del Trattato e del diritto derivato, nonché sulle questioni di legittimità di tale diritto.
Il Trattato di Maastricht ha assunto un carattere costituzionale poiché è stato rinforzato dall’inclusione di un esplicito richiamo ai diritti fondamentali che sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con ciò si conferisce alla Corte di giustizia un ruolo che, negli stati membri, è tipico delle Corti costituzionali.
Gerarchia delle fonti del diritto: riassunto
LE FONTI COMUNITARIE: QUALI SONO
Diritto derivato: tipologia delle fonti comunitarie
Le fonti del diritto derivato si distinguono, innanzitutto in:
• Atti non vincolanti: che consistono nella raccomandazione CE che sono inviti agli stati membri a conformarsi ad un certo comportamento e, nei pareri che esprimo il punto di vista di un organo su un determinato oggetto. Tali atti non sono del tutto privi di efficacia giuridica poiché svolgono una funzione guida per l’interprete anche se non sono vincolanti e sanzionabili come tutte le norme giuridiche.
• Atti vincolanti: sono invece atti pienamente normativi. Essi si distinguono in tre tipologie, profondamente diverse in linea di principio:
1. Regolamenti CE: hanno le caratteristiche che, all’interno del nostro ordinamento, sono tipiche della legge. Questi atti hanno portata generale poiché non si rivolgono a soggetti specifici ma, pongono norme generali e astratte. Essi sono obbligatori in tutti i loro elementi, ciò significa che non possono essere applicati parzialmente nei Singoli stati. La caratteristica più importante è che il Regolamento CE è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri. Diretta applicabilità significa che non è necessario che lo Stato ne ordini l’esecuzione nell’ordinamento nazionale poiché, il regolamento si impone grazie alla forza propria e la sua applicazione è obbligatoria per tutti;
2. Direttive CE: sono degli atti normativi che, hanno come destinatario ancora lo Stato membro ma, questa volta, lo vincolano riguardo il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ciò significa che lo Stato ha un obbligo di risultato da raggiungere entro il termine fissato dalla direttiva, ma può agire con discrezionalità per ciò che riguarda le forme e i mezzi di attuazione. Lo Stato può, quindi, scegliere in che modo attuare la direttiva. Nella prassi, comunque, capita assai spesso che la direttiva non si limiti a fissare gli obiettivi ma detti anche discipline particolari in modo da ridurre la discrezionalità degli Stati per ottenere un’attuazione uniforme nei vari ordinamenti.