Soggetti del diritto: chi sono le persone fisiche e le persone giuridiche

Chi sono i soggetti del diritto: descrizione e spiegazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Capacità giuridica e capacità di agire

Soggetti del diritto: chi sono le persone fisiche e le persone giuridiche
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Soggetti del diritto

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I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche e che le movimentano compiendo atti giuridici.

Soggetti di diritto sono perciò coloro ai quali le norme sono dirette. Sono in pratica i protagonisti del mondo giuridico.

I soggetti del diritto possono essere:

  • Persone fisiche (art. 1-10)
  • Organizzazioni (art.11-35)

Al concetto di soggetto di diritto si lega quello di capacità giuridica (art. 1), cioè l’idoneità, riconosciuta dall’ordinamento giuridico, di essere titolare di situazioni giuridiche, vale a dire, diritti, obblighi, poteri, doveri, ecc. la mancanza di capacità giuridica si chiama incapacità e chi ha incapacità si chiama incapace.

La capacità giuridica

La capacità giuridica è attribuita ai soggetti dalla legge (art.22 Cost.), per cui è solo la legge che può porre limitazioni alla capacità giuridica di un soggetto. Per le persone fisiche la capacità può essere limitata:

  • - dall’età, ad es. i minori di 18 anni non possono sposarsi
  • - dalle condizioni psichiche, ad es. il malato di mente dichiarato incapace con sentenza giudiziale non può sposarsi
  • - da condanne penali, ad es. il genitore condannato per reati sessuali sui figli perde la patria potestà
  • - da mancanza di competenza professionale, ad es. chi non è revisore contabile non può assumere la carica di sindaco in società per azioni. Il geometra non può firmare progetti di strutture in cemento armato, competenza attribuita solo agli ingegneri.

La capacità giuridica è riconosciuta costituzionalmente dall’art. 22 Cost. che recita “nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”.

Dalla capacità giuridica deve distinguersi la capacità di agire (art.2 cc), cioè l’idoneità del soggetto a compiere ATTI GIURIDICI idonei a modificare la propria situazione giuridica.

La differenza fra capacità giuridica e capacità di agire sta nella possibilità di poter essere o meno rappresentato in caso di incapacità.

Chi ha incapacità giuridica non può essere sostituito da nessun altro soggetto nel compimento degli atti. Chi ha incapacità di agire può essere sostituito da un altro soggetto che agisce al posto dell’incapace tramite l’istituto della rappresentanza.

Inoltre, la capacità giuridica cessa solo con la morte del soggetto. Mentre la capacità di agire può cessare per sentenza di interdizione, di inabilitazione, per condanna penale, per fallimento.

Le persone fisiche

Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita, ma anche al concepito non ancora nato la legge può riconoscere diritti, come quello di essere erede in un testamento.

La persona fisica è titolare fin dalla nascita di alcuni diritti, quelli della personalità (integrità fisica, onore, nome, riservatezza, ecc.), di altri può esserne o meno titolare (proprietà).

Diritti di personalità

Quali sono i diritti della personalità?

Il nome della persona: il nome è formato dal prenome e dal cognome. Il prenome è attribuito da chi fa la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile, il cognome è attribuito in relazione all’appartenenza familiare.

La modifica del nome può avvenire solo nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Per collegare la persona ad un luogo, si ricorre ai concetti di: residenza, domicilio e dimora.

  • La residenza corrisponde al luogo dove la persona ha la dimora abituale. Ogni Comune ha un ufficio di anagrafe dove sono registrati i residenti e i mutamenti legati al cambio di residenza.
  • Il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Può coincidere o meno con la residenza. Il domicilio può essere GERNERALE, SPECIALE (in relazione a determinati affari, deve farsi per iscritto con una dichiarazione chiamata “elezione di domicilio”), LEGALE (quello fissato dalla legge alla persona).
  • La dimora è il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo.

La cittadinanza serve a collegare la persona ad un dato ordinamento giuridico statale. Chi non ha la cittadinanza di alcun Stato è definito “apolide”. Chi ha la cittadinanza di più Stati si dice che ha “doppia cittadinanza”.

La cittadinanza si acquista per:

  • diritto di sangue (padre e madre italiano)
  • diritto di suolo (chi nasce sul territorio)
  • adozione
  • matrimonio (dopo tre anni dalla data del matrimonio)
  • beneficio di legge (es.chi risiede in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età,)
  • naturalizzazione (legata alla residenza in Italia protratta nel tempo, o che abbia reso eminenti servizi all’Italia).

La cittadinanza si può perdere per:

  • rinuncia
  • residenza all’estero
  • residenza e impiego all’estero.

Lo straniero in Italia

Lo straniero in Italia

  • ha capacità di diritto privato come un cittadino italiano solo a condizione di reciprocità con lo Stato cui appartiene (tale condizione di reciprocità non vale per i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione)
  • non ha capacità di diritto pubblico (diritti elettorali attivi e passivi) (ma i cittadini appartenenti agli Stati della Comunità Europea possono votare nei comuni di residenza italiani)
  • è titolare dei diritti fondamentali inviolabili (art.2 Cost.) .

Il sesso opera ancora per l’applicazione o meno di determinati trattamenti giuridici, ad es. l’obbligo del servizio militare, un trattamento di favore verso le donne per quanto riguarda i lavori pesanti. Sono trattamenti differenziati che vanno attenuandosi nel tempo. La legislazione italiana prevede la possibilità di cambiamento del sesso (legge 164/1982), mediante interventi chirurgici, previa autorizzazione del tribunale e sentenza di rettificazione di sesso.

I registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti presso ciascun Comune. Essi sono:

  • Atti e registri di nascita
  • Atti e registri di matrimonio
  • Atti e registri di morte
  • Registri di cittadinanza

Essi fanno prova dell’esistenza e della verità dei fatti oggetto di certificazione. Nei registri si fanno annotazioni e rettificazioni conseguenti ai mutamenti che avvengono nella vita di una persona.

La capacità di agire

La capacità di agire consiste nella possibilità per un soggetto di compiere atti aventi effetti giuridici in relazione alla sistemazione di interessi personali.

La capacità di agire presuppone che il soggetto possieda le capacità psico-fisiche idonee, per questo la legge attribuisce la capacità di agire al raggiungimento della maggiore età (18 anni), e fissa le ipotesi di incapacità di agire.

Va distinta una incapacità legale da una incapacità naturale (detta anche incapacità d’intendere e di volere).

I casi di incapacità legale sono:

  • Minore età
  • Interdizione giudiziale (art. 414)
  • Inabilitazione
  • Interdizione legale(art.32)

Sono incapaci di agire i minori di 18 anni. Per i contratti di lavoro può essere stabilita un’età inferiore. Il maggiore di 16 anni è autorizzato a sposarsi (minore emancipato) ma con una limitata capacità di agire. L’eventuale testamento è annullabile, la donazione è nulla.

Nello specifico:

  • L’interdizione giudiziale è una sentenza emanata dal giudice nei confronti di quelle persone che si trovano in abituale stato d’infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’interdizione è un’azione promossa dai parenti più stretti. La sentenza va annotata nell’atto di nascita. Il testamento è annullabile, il matrimonio e la donazione sono nulli. Non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione del suo patrimonio. Per gli atti di ordinaria amministrazione è nominato un tutore. Per gli atti di straordinaria amministrazione oltre al tutore è necessario l’assenso del giudice.
  • L’inabilitazione è anch’essa una sentenza, emanata dal giudice su richiesta dei familiari più stretti,  nei confronti di persone che siano inferme di mente ma non così gravi da dar luogo all’interdizione, oppure nei confronti di coloro che per prodigalità o abuso di bevande o stupefacenti espongono la famiglia a gravi pregiudizi economici, oppure nei confronti del sordomuto e del cieco dalla nascita che non abbiano ricevuta idonea educazione. Il testamento è annullabile, può sposarsi, la donazione è nulla. Può compiere atti di ordinaria amministrazione (es. dare in locazione, riscuotere crediti) ma non gli atti di disposizione patrimoniali per i quali è necessario un curatore e l’assenso del giudice.
  • L’interdizione legale, a differenza delle precedenti che agiscono con una logica di protezione nei confronti del soggetto incapace, agisce con una logica di punizione. Infatti l’interdizione legale è prevista per chi viene condannato a più di 5 anni di reclusione, e per chi è stato dichiarato fallito. Fondamentale differenza è che l’incapacità legale opera solo nei confronti di tutti gli atti patrimoniali sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (compravendita e obbligazioni in genere) a causa di una tutela dei creditori, non nei confronti di quelli familiari o personali (matrimonio, testamento). Per il fallito il giudice nomina un curatore fallimentare.

Incapacità di agire

Gli incapaci di agire hanno comunque capacità giuridica e quindi possono essere titolari di un patrimonio, ma non possono farlo personalmente, occorre che un’altra persona vi provveda al loro posto. Però, alle diverse condizioni di incapacità corrisponde un diverso trattamento giuridico. Si distingue infatti in merito al compimento di atti negoziali:

  • incapacità assoluta
  • incapacità relativa

Per gli atti non negoziali (es. pagamento di debiti o atti illeciti) valgono altre regole.

Il pagamento compiuto dall’incapace al creditore vero è sempre valido, perché corrisponde comunque all’adempimento di un obbligo. Mentre non è valido il pagamento compiuto all’incapace, che non libera il creditore. Degli atti illeciti compiuti dall’incapace sono responsabili il tutore, i genitori o il curatore, o coloro che ne avevano la sorveglianza. Inoltre, per gli atti illeciti si fa riferimento alla capacità naturale e non a quella legale. Per cui ad es. il minore capace d’intendere e di volere è responsabile solidalmente con i genitori o di chi ne aveva la sorveglianza.

  • L'incapacità assoluta riguarda i casi più gravi. Il minore e l’interdetto non possono compiere alcun atto di natura patrimoniale e non patrimoniale. Per gli atti patrimoniali dei minori provvedono i GENITORI nell’esercizio delle loro potestà, per l’interdetto provvede il tutore nominato dal giudice.
    I genitori e il tutore sostituiscono completamente il minore e l’interdetto attraverso l’istituto giuridico della RAPPRESENTANZA. (vedi cap.40) Per gli atti più importanti (alienazione o acquisizione di beni) sono soggetti all’autorizzazione del giudice.
    Per i falliti il giudice provvede attraverso il curatore fallimentare.
  • L’incapacità relativa riguarda i casi meno gravi degli inabilitati e dei minori emancipati. L’inabilitato ha un curatore nominato dal giudice. Il curatore del minore emancipato è di solito il coniuge maggiorenne. L’inabilitato ed il minore possono compiere sul patrimonio gli atti di ordinaria amministrazione (conservazione del patrimonio e disposizioni del reddito). Per gli atti di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (disposizione del patrimonio) è necessaria l’assistenza del curatore, che si limita ad integrare la volontà del soggetto, con l’autorizzazione del giudice per atti di alienazione.
    Per l’esercizio di un’impresa commerciale, il minore emancipato può essere autorizzato ad esercitarla anche senza il curatore. L’inabilitato può continuarne una già da lui avviata, ma non può avviarne una nuova.

Gli atti compiuti senza le prescritte regole sono annullabili con conseguente cancellazione degli effetti. Sono annullabili e non nulli, con la conseguenza che le obbligazioni contratte e adempiute da un incapace di agire (incapacità legale), sono valide ed efficaci.

 Gli eventuali atti giuridici patrimoniali compiuti dall’interdetto giudiziale sono annullabili per incapacità su richiesta del tutore, dell’interdetto o dei suoi aventi causa; non sono annullabili su richiesta dell’altra parte, perché questa avrebbe potuto facilmente conoscere lo stato di incapacità consultando i registri dello stato di nascita (dove va annotata la sentenza di interdizione).

Analogamente, gli atti compiuti dall’inabilitato sono annullabili su richiesta dell’interessato o dei suoi aventi causa e non dall’altra parte (che avrebbe dovuto conoscere la sentenza di inabilitazione).

Gli atti patrimoniali compiuti dall’interdetto legale sono invece annullabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse (essenzialmente i creditori), perché qui l’ordinamento giuridico non protegge l’interdetto ma i terzi.

L’incapacità di agire cessa:

  • Per i minori, con il raggiungimento della maggiore età
  • Per gli interdetti e inabilitati, con la sentenza di revoca
  • Per i falliti con la chiusura del fallimento
  • Per gli interdetti legali, quando è cessata la pena.

Per il minore, l’interdetto e l’inabilitato, si parla di incapacità legale. Mentre si parla di incapacità naturale per chi è in condizioni d’incapacità di’intendere e di volere ma non è stato dichiarato incapace legalmente.

La conseguenza è che gli atti compiuti da un incapace legale sono sempre annullabili, non lo sono, o lo sono difficilmente, gli atti compiuti da chi ha un’incapacità naturale, perché mentre la prima è sempre verificabile e risulta certa da documenti ufficiali, la seconda non risulta ufficialmente e quindi è più difficile da accertare da parte di un terzo, la cui buona fede va tutelata da parte dell’ordinamento giuridico (tutela dell’affidamento).

L’annullabilità di un atto compiuto da un incapace naturale dipende quindi dalla tipologia. Si distinguono in merito tre tipi di atti:

  • atti personali, donazione, testamento, matrimonio, sono sempre annullabili se si dimostra lo stato di incapacità naturale
  • atti unilaterali, es. promessa, recesso, disdetta, sono annullabili solo se si dimostra che hanno arrecato un grave pregiudizio all’incapace naturale
  • contratti, che sono sempre atti bilaterali, sono annullabili solo se si dimostra la mala fede dell’altro contraente, perché comunque l’ordinamento giuridico tutela l’affidamento di controparte.

La fine della persona fisica

La fine della persona fisica si fa coincidere con la sua morte, vale a dire con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. La legge pone limiti al prelievo di organi a fini di trapianto, come ad es. la legge 301/1993 sul prelievo delle cornee. Inoltre, ai fini della successione, può essere importante stabilire l’esatto momento della morte della persona in caso di commorienza. Se non si riesce a fornire questo dato, la legge presume che tutte siano morte nello stesso momento.

La legge prevede anche casi di:

  • Scomparsa (art.48-49), quando non si hanno più notizie della persona, ed allora le legge prevede la nomina di un curatore per la conservazione del suo patrimonio
  • Assenza (art.49), quando sono trascorsi due anni dalla scomparsa, ed allora la legge ammette l’apertura di un eventuale testamento e gli eredi possono chiedere il possesso temporaneo dei beni, la loro amministrazione e la proprietà delle rendite
  • Morte presunta (art. 58-73), che va dichiarata dal tribunale dopo 10 anni dalla scomparsa, o 2-3 anni se lo scomparso è rimasto coinvolto in operazioni belliche o in incidenti. I successori vengono immessi nel patrimonio con possibilità di disporne liberamente, il coniuge può risposarsi. Se il soggetto ritorna tali effetti vengono meno, sono però salvi gli effetti delle avvenute prescrizioni, delle usucapioni e gli effetti civili del nuovo matrimonio contratto dal coniuge, anche se il matrimonio è cancellato.

Le organizzazioni

Le organizzazioni, che nascono sempre per iniziativa di persone fisiche,  sono soggetti del diritto formate da più persone e come le persone fisiche sono titolari di situazioni giuridiche. Naturalmente per loro sono esclusi i rapporti che presuppongono la qualità di individuo umano, come matrimonio, famiglia, testamento.

Inoltre, dovendo agire attraverso persone fisiche, sono dotate di organi individuali (come il presidente, o l’amministratore delegato  di una società, o il sindaco di un Comune, ecc), e collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, consiglio comunale, ecc.).

Anche le organizzazioni, come le persone fisiche, devono poter essere identificate e collegate ad un determinato ordinamento e ad un determinato luogo. Hanno quindi una denominazione, che ha la stessa funzione del nome per le persone fisiche, una nazionalità, che corrisponde alla cittadinanza, una sede, che corrisponde alla residenza o al domicilio.

Nascita di un'organizzazione

La nascita di un’organizzazione avviene con un atto costitutivo, stipulato nella forma dell’atto pubblico, del quale fa parte lo statuto, contenente le regole di funzionamento dell’organizzazione.

Le organizzazioni possono essere:

  • Pubbliche, dette anche Enti Pubblici che possono essere a loro volta
  • Territoriali (Regioni, Province, Comuni)
  • Istituzionali (Banca d’italia, Consob, Università, CNR, Coni, Aci, Inps, Inail, ordini professionali, ecc)
  • Private, (Iri, Eni, Alitalia, partiti politici, sindacati, ecc)
  • Di tipo associativo, dette anche corporazioni, come le associazioni e le società, dove prevale l’elemento delle persone su quello patrimoniale
  • Di tipo non associativo, dette anche istituzioni, come le fondazioni, dove prevale l’elemento patrimoniale su quello delle persone
  • Con scopo di profitto, dette anche a scopo di lucro, come le società, dove prevale lo scopo di guadagnare profitti
  • Con scopo non di profitto, dette anche non di lucro, dove prevalgono ideali politici, religiosi, culturali, professionali, di servizio, come le associazioni e le fondazioni.

Associazioni con personalità giuridica

Una importante differenza si fa fra le organizzazioni

  • Con personalità giuridica, dette anche persone giuridiche, come le
    • Associazioni riconosciute (es. Italia Nostra, Club Alpino Italiano),
    • Fondazioni (come la Fondazione Agnelli, la Fondazione Cini, ecc.),
    • Società di capitali (come le società per azioni S.p.A. e le società a responsabilità limitata S.r.l)
  • Senza personalità giuridica, come
    • Associazioni non riconosciute (es. partiti, sindacati, associazioni culturali, sportive, ecc.), e
    • Società di persone (es. società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo).

Tutte le organizzazioni sono quindi soggetti di diritto, hanno cioè soggettività giuridica, ma non tutte hanno la personalità giuridica.

Tutte le organizzazioni, come le persone fisiche, hanno un patrimonio ed è proprio in relazione al patrimonio che esiste una differenza fra le organizzazioni con e senza personalità giuridica.

La differenza  riguarda l'autonomia patrimoniale, che è perfetta per le organizzazioni con personalità giuridica, e imperfetta per quelle senza personalità giuridica.

La personalità giuridica è uno strumento costruito dal diritto per realizzare finalità pratiche; la personalità giuridica è infatti una disciplina speciale, di privilegio, consistente essenzialmente in una limitazione della responsabilità patrimoniale, destinata soprattutto a quelle organizzazioni che perseguono iniziative economiche rischiose.

Questa è un’importante differenza con le persone fisiche che al contrario, in caso siano debitrici, rispondono dei debiti illimitatamente con tutto il loro patrimonio presente e futuro (art.

2740).

Dire perciò che una organizzazione ha personalità giuridica, vuol dire che le vicende economiche dell’ organizzazione toccano esclusivamente il suo patrimonio e non quello delle persone fisiche che la compongono. Mentre dire che un’organizzazione non ha personalità giuridica, vuol dire che le vicende economiche dell’organizzazione non toccano solo il suo patrimonio, ma anche quello delle persone fisiche che la compongono.

Le organizzazioni con personalità giuridica sono:

  • Associazioni riconosciute
  • Fondazioni
  • Comitati riconosciuti
  • Società di capitali e cooperative
  • Enti pubblici

Per quanto riguarda l’acquisto della personalità giuridica, per le organizzazioni pubbliche è necessaria una legge che ne preveda la creazione, ne disciplini la struttura ed il funzionamento.

Organizzazioni private

Per le organizzazioni private, l’acquisto della personalità giuridica avviene in modo diverso a seconda se hanno o meno scopo di profitto.

  • Se non hanno scopo di profitto, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura (o Ufficio territoriale del Governo). Per le organizzazioni che operano nelle materie attribuite per competenza alle Regioni, la personalità si acquista con l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso la Regione. Il riconoscimento viene concesso previo accertamento della possibilità e liceità dello scopo e del possesso di un adeguato patrimonio. Nel registro devono essere iscritte anche le modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo.
  • Le società commerciali, con scopo di profitto, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, presso le Camere di Commercio, senza particolari controlli, se non quello del notaio in sede di stipula dell’atto costitutivo.

È evidente un favore legislativo nei confronti delle società, le quali agiscono nella società come operatori economici e sono per questo disciplinate nel 5° libro del cc (art. 2247 ss) sul lavoro, mentre le associazioni e le fondazioni sono disciplinate nel primo libro del cc. (art. 14-42) sulle persone.

Le associazioni

Le associazioni (art. 14 ss.) sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune diverso dal profitto.

Per la loro costituzione è necessario

  • un atto costitutivo pubblico
  • uno Statuto.

Se vengono iscritte nel Registro delle persone giuridiche acquistano personalità giuridica ed un’autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente responsabilità patrimoniale limitata al patrimonio. Diversamente, hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta e coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente.(art.38).

Organi dell’associazione sono

  • L'assemblea
  • Gli amministratori.

Il patrimonio appartiene all’associazione e non ai singoli associati per cui il socio che esce non può portarsi via una quota del patrimonio, come avviene invece per le società.

L’art.18 secondo comma della Costituzione dichiara illecite le associazioni criminali, le associazioni politico-militari, le associazioni segrete.

Le fondazioni

Le fondazioni sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano un patrimonio e le sue rendite a un determinato scopo d’interesse generale e socialmente rilevante. (es.

ricerca, borse di studio, beni culturali, ecc.).

La disciplina giuridica delle fondazioni ha trovato ampio campo applicativo con le fondazioni bancarie.

La fondazione può costituirsi con:

  • atto fra vivi unilaterale o plurilaterale, nella forma dell’atto pubblico
  • atto mortis causa: testamento

Accanto all’atto di fondazione c’è l’atto di dotazione del fondo, diretto a fornire i mezzi patrimoniali necessari.

Hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

I comitati

I comitati (art. 39)sono organizzazioni create per raccogliere fondi presso il pubblico con finalità d’interesse collettivo (opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili). Possono avere o meno personalità giuridica. Il fondo ha un vincolo di destinazione; se il comitato non ha personalità giuridica i membri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Non rispondono invece i sottoscrittori.

Le società

Le società sono organizzazioni con scopo di lucro o profitto. Le società di capitali acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Le Società di persone non hanno personalità giuridica.

Gli enti pubblici

Gli enti pubblici sono organizzazioni che per definizione sono persone giuridiche pubbliche. La distinzione fra organizzazioni private e pubbliche non è facile, perché in Italia gli enti pubblici, soprattutto quelli istituzionali (il cosiddetto parastato) non costituiscono una categoria omogenea, essendo numerosissimi e diversissimi.

In concreto sono pubblici quegli enti ai quali le norme attribuiscono la condizione di ente pubblico. Tutti hanno capacità giuridica privata, ma solo quelli che hanno potere d’imperio (cioè la capacità d’incidere sulle situazioni altrui senza il consenso dell’interessato) hanno capacità giuridica di diritto pubblico.

I diritti della personalità

I diritti della personalità spettano all’uomo in quanto tale. Sono diritti:

  • Non patrimoniali
  • Assoluti
  • Indisponibili
  • Imprescrittibili

Il codice civile dedica ai diritti della personalità scarse norme e frammentarie. Essi si ritrovano invece nella Costituzione, chiamati nell’art.2 “diritti inviolabili dell’uomo” e richiamati in vari articoli: libertà personale (13), inviolabilità del domicilio (14), della corrispondenza (15), libertà di movimento (16), di riunione (17), di associazione (18), di professione religiosa (19), di manifestazione del pensiero (21), ecc.

L’art.5 del cc prescrive il divieto per gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente.

Il diritto all’integrità fisica ed alla salute è poi protetto dalle norme che prevedono la responsabilità civile per danno (danno biologico) e quindi il diritto al risarcimento.

Per i trattamenti medico-chirurgici è necessario il preventivo consenso informato del paziente.

Norme speciali prevedono la sicurezza dell’attività lavorativa e la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Altri problemi, come quelli di bioetica, di trapianti, clonazione ecc, superano l’attuale orizzonte del diritto e si collocano nel campo dell’etica.

L’art.6 prevede la tutela del diritto al nome (contestazione e usurpazione del nome).

I rimedi offerte dalle norme a protezione dei diritti della personalità sono

  • di tipo penale (in caso di omicidio, lesioni, violenza sessuale, ingiuria, diffamazione, violazione di domicilio, diffusione illecita di immagini) con le condanne penali,
  • di tipo amministrativo (nei casi di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, trattamento informatizzato dei dati personali effettuato dal Ministero degli Interni) con risarcimento del danno anche in forma specifica
  • di tipo civile (con l’azione inibitoria per la cessazione del fatto lesivo, il risarcimento del danno patrimoniale e non, che è però di non sempre facile quantificazione, essendo nel campo dei diritti non patrimoniali, la pubblicazione della sentenza di condanna, la rettifica, l’invalidità di eventuali atti di disposizione compiuti dal soggetto colpevole).

È possibile il cumulo delle azioni (ed civile e penale) ma non il cumulo dei risarcimenti, che funzionano come obbligazioni alternative.

  • L'azione inibitoria con pubblicazione della sentenza, l’azione con cui si chiede la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. È autonoma rispetto a quella del risarcimento del danno. È espressamente prevista per la tutela dei diritti della personalità: nome, identità personale, immagine. L’azione inibitoria è prevista anche per le immissioni (fumi, odori, rumori che provengono dal fondo o dall’abitazione del vicino) e per la concorrenza sleale
  • L'azione di risarcimento del danno (ex art. 2043), che può coesistere con quella inibitoria.

È vietata la pubblicazione dell’immagine altrui quando questa sia lesiva dell’onore, della reputazione, del decoro. La pubblicazione è lecita solo in caso di notorietà pubblica della persona, oppure per scopi scientifici, didattici, o in occasione di cerimonie o altri avvenimenti pubblici. Il rimedio è sempre nell’azione inibitoria e nel risarcimento del danno.ex art. 2043.

È una creazione della giurisprudenza il diritto all’identità personale, che significa il diritto di non vedersi attribuire pubblicamente opinioni e comportamenti non veri. Mentre il diritto alla riservatezza  ed al trattamento informatizzato dei dati personali è stato normato dalla legge 675/1996 –legge sulla privacy.

Un consiglio in più